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Ripetuta incitazione all'entrata, al soggiorno e alla partenza illegali a scopo di indebito profitto ("passatore"), procedura abbreviata

72.2017.228 · Tribunale d’appello Ticino

Del 10 gen 2018

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Consultato il 11 set 2026

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  2. Ticino
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72.2017.228

Ripetuta incitazione all'entrata, al soggiorno e alla partenza illegali a scopo di indebito profitto ("passatore"), procedura abbreviata

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 10.01.2018, PENAL

Titolo:

Ripetuta incitazione all'entrata, al soggiorno e alla partenza illegali a scopo di indebito profitto ("passatore"), procedura abbreviata

SOGGIORNO ILLEGALE

art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR art. 116 cpv. 3 let. a LFSTR

Incarto n.

72.2017.228

Lugano,

10 gennaio 2018/sg

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Rosa Item, presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 28 ottobre 2017 al 21 novembre 2017 (25 giorni)

in anticipata esecuzione della pena dal 22 novembre 2017

imputato a norma dell’atto d'accusa 193/2017 dell'11.12.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1 di

1. ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (indebito profitto)

siccome commessa per procacciarsi un indebito arricchimento,

per avere,

in data 21 luglio 2017, 4 agosto 2017, 19 agosto 2017, 25 agosto 2017, 6 settembre 2017, 16 settembre 2017, 23 settembre 2017, 30 settembre 2017, 14 ottobre 2017, 21 ottobre 2017 e 28 ottobre 2017,

agendo in parziale correità con i non meglio identificati __________ e __________,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera, attraverso il valico autostradale di ______, di un indeterminato numero di cittadini stranieri compreso tra 25 e 31, provenienti prevalentemente dalla Nigeria, Costa d’Avorio e Mali (fra cui i sedicenti __________, __________, __________ e __________), tutti sprovvisti di documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine, trasportandoli nelle suelencate circostanze di tempo, in 11 occasioni a bordo dell’autovettura __________ da lui condotta dall’Italia (segnatamente da __________ e __________) sino a __________, ricevendo da ogni persona trasportata da Euro

100.00 a Euro 150.00, mentre per l’ultimo viaggio del 28 ottobre 2017 ricevendo dal non meglio identificato __________ Euro 900.00 per 4 clandestini trasportati, per un ammontare complessivo di Euro 3'900.00;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 3 lett. a) LStr (combinato con l’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr);

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui scritto come sopra.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, dedotti i giorni di carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo,

alla pena pecuniaria di CHF 600.00 (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 34 e 36 CP).

L’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.00 (milleduecento), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico in data 8 settembre 2017.

3. È ordinata l’espulsione dell’imputato dal territorio Svizzero per un periodo di anni 7 (sette) (art. 66a cpv. 1 lett. o CP).

4. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.

5. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 6. È revocato il beneficio della sospensione condizionale di 2 (due) anni concesso alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da CHF

30.00 (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.00 (milleduecento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data 8 settembre 2017 (DA __________), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 40 (quaranta) (art. 34 e 36 CP).

7. È ordinata la confisca:

- di un autoveicolo marca __________, di colore grigio, targato __________, di proprietà di IM 1 (nr. reperto __________);

- una scheda TIM nr. ____________________ (nr. reperto __________),

- una scheda Lycamobile nr. __________ (nr. __________).

8. È ordinato il dissequestro a favore di IM 1 dei seguenti oggetti:

- un telefono cellulare marca __________ di colore nero/grigio IMEI __________ (nr. reperto __________);

- un navigatore satellitare di colore nero marca __________ nr. serie __________ e relativo cavo di alimentazione (nr. reperto __________).

9. È ordinato il sequestro conservativo di Euro 331.00 a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:00.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Preliminarmente, la Presidente propone alle parti alcune modifiche / correzioni dell’AA:

- punto 2 delle proposte: “alla pena detentiva di 14 (quattordici mesi), dedotto il carcere preventivo sofferto”;

- punto 3 delle proposte: “E’ ordinata l’espulsione dell’imputato dal territorio Svizzero per un periodo di anni 7 (sette) (art. 66a cpv. 1 lett. n CP)”;

Le parti danno il loro consenso alle modifiche proposte.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che le sanzioni appaiono adeguate;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 2017.193 dell’11 dicembre 2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

punto 2 delle proposte: “alla pena detentiva di 14 (quattordici mesi), dedotto il carcere preventivo sofferto”;

punto 3 delle proposte: “E’ ordinata l’espulsione dell’imputato dal territorio Svizzero per un periodo di anni 7 (sette) (art. 66a cpv. 1 lett. n CP)”;

2. La tassa di giustizia di fr. 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario Fr. 6'003.70

spese Fr. 756.00

totale Fr. 6'759.70

3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'759.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 60.60

fr. 760.60

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 36, Art. 42 e Art. 66a — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 135 e Art. 358 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.