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80.1998.316

Tribunale d’appello Ticino

Del 21 lug 1999

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

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80.1998.316

80.1998.316

Rubrum

Incarto n.
80.98.00316

Lugano

21 luglio 1999

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1998

in materia di: IC 93/94 e 95/96

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

rappr. da: Studio legale __________, __________, __________ & __________, __________ __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

- che nelle notifiche di tassazione IC/IFD 1993-94 e 1995-96, entrambe del 14 ottobre 1996, l' Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un valore locativo della propria abitazione di fr. 180'000.-;

- che tale valutazione veniva confermata in sede di reclamo per entrambi i periodi con due distinte decisioni del 30 novembre 1998,

- che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede la riduzione del valore locativo a fr. 60'000.- di media annua per ciascuno dei due periodi fiscali in discussione;

- che per contro la Divisione cantonale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso;

- che in occasione dell'udienza del 16 giugno 1999, presenti il patrocinatore del ricorrente, il rappresentante dell' Ufficio di tassazione, un rappresentante della Divisione cantonale delle contribuzioni e uno del Servizio giuridico di detta Divisione, si è convenuto di tenere in sospeso l'esame del ricorso, poiché tra le parti erano state intavolate trattative in vista di una più attenta valutazione del valore locativo in considerazione degli elementi emersi nel corso della presente procedura;

- che con lettera del 22 giugno 1999 il patrocinatore del ricorrente ha confermato di accedere alla proposta ventilata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni in occasione dell'udienza, di fissare il valore locativo in fr. 90'000.- di media annua;

- che a sua volta la Divisione cantonale delle contribuzioni, così richiesta dal giudice, ha confermato di attenersi a tale proposta, già affacciata interlocutoriamente durante l'udienza;

- che questa Camera non ha ragioni per scostarsi dalla soluzione raggiunta dalla parti in considerazione di quanto discusso all'udienza, in particolare dei diversi problemi (rischi di cadute di sassi, ecc.) che gravano sulla proprietà del ricorrente, diminuendone considerevolmente il valore di reddito;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 30 novembre 1998 sono riformate nel senso che il valore locativo viene ridotto a fr. 90'000.- di media annua.

§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 144 — letto nella versione del 1 gennaio 1999; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 marzo 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 230 e Art. 231 — letto nella versione del 1 aprile 1999; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 luglio 2001, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.