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80.2002.110

Tribunale d’appello Ticino

Del 6 ago 2002

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Consultato il 10 set 2026

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80.2002.110

80.2002.110

Rubrum

Incarto n.
80.2002.00110

Lugano

6 agosto 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2002

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________ __________,

rappr. da: __________ __________, ____________________ __________ __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

- che, con decisione dell'11 febbraio 2002, l'Ufficio di tassazione di Biasca notificava a __________ __________ -__________ la tassazione __________, commisurando il reddito imponibile in fr. 73'122 per l'IC ed in fr. 78'129 per l'IFD;

- che la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 marzo 2002, chiedendo, da un lato, che la rendita di fr. 57'344 versatale annualmente dall'assicurazione militare federale fosse imposta nella misura del 40%, come previsto dalle leggi tributarie federale e cantonale in relazione alle "rendite vitalizie", e, dall'altro, l'applicazione dell'aliquota A per contribuente vedova con figlio a carico;

- che, con decisione del 10 giugno 2002, l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, ammettendo l'applicazione dell'aliquota A ma negando per contro la richiesta deduzione del 60% della rendita dell'assicurazione militare, dovendo a tale rendita applicarsi gli articoli 21 cpv. 1 LT e 22 cpv. 1 LIFD;

- che __________ __________ -__________ ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo, sottolineando che la rendita per superstiti da lei percepita trova fondamento nel diritto civile, "segnatamente nell'obbligo di sostentamento verso i famigliari e mira così per sua natura ad alleviare la perdita di sostegno che deriva ai famigliari dal decesso del loro congiunto (CDT __________ cons. 6)" e che, diversamente dalle rendite previdenziali, i contributi versati per finanziare l'assicurazione militare non sono deducibili;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che, secondo gli articoli 22 cpv. 1 LIFD e 21 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi;

- che, secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001 (legge federale del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione 1998), tuttavia, rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento;

- che tale forma di imposizione agevolata vuole far sì che si ottenga, in forma schematica, per ragioni di semplicità, l'imposizione della componente di reddito e l'esenzione della componente di rimborso del capitale, che sono contenute nelle prestazioni in questione (cfr. Tribunale federale, 15 novembre 2001, in StE __________, con riferimento a Laffely Maillard, Les assurances sur la vie, notamment les assurances de capitaux à prime unique, et leur traitement fiscal, in ASA 66 p. 593 ss., in particolare p. 610 s.);

- che, con l'imposizione in questione, si tiene conto nel contempo del fatto che, nelle altre forme previdenziali (1° e 2° Pilastro e 3° Pilastro A), vi è sì l'imposizione integrale delle prestazioni (art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv. 1 LT), ma i contributi versati sono tuttavia deducibili dal reddito imponibile (articoli 33 cpv. 1 lett. d e lett. e LIFD e art. 32 cpv. 1 lett. d e lett. e LT);

- che una rendita, nel senso della legislazione tributaria, è una prestazione periodicamente ricorrente, uniforme, fondata sulla vita di una persona, che di solito non viene computata su un credito di capitale;

- che quest'ultima definizione si attaglia anche alla rendita vitalizia di cui all'art. 516 ss. CO, che sottostà al trattamento fiscale favorevole previsto dagli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT (StE 2002 B 26.12 n. 6, con riferimento a Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea, 2001, art. 22 LIFD, n. 51, p. 570 e a Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo, 1999, § 22, n. 11, p. 259);

- che non costituisce invece una rendita vitalizia, bensì un contratto di assicurazione, l'obbligo di effettuare prestazioni ricorrenti che non cessa ma inizia con la morte di una persona (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz - Ergänzungsband, Zurigo, 2001, § 22, n. 36, p. 49);

- che, in particolare, la rendita per superstiti dell'assicurazione militare, percepita dalla ricorrente, ha lo scopo di alleviare la perdita di sostegno che deriva ai familiari dal decesso del loro congiunto ed ha quindi un obiettivo di assistenza (Tribunale federale, 9 marzo 2000, su ricorso della stessa contribuente; inoltre Messaggio concernente la legge federale sull'assicurazione militare del 27 giugno 1990 in: FF 1990 III p. 227 segg ., p . 229; cfr. pure Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2a ed., Berna 1997, p. 248 n. 58 segg.);

- che quanto fin qui illustrato basta ad escludere l'applicazione delle disposizioni che prevedono l'imposizione privilegiata, la quale, per volontà chiara del legislatore, è riservata alle rendite vitalizie versate nel quadro della previdenza individuale volontaria (3° Pilastro B) e non può assolutamente essere estesa ad ipotesi di vere e proprie prestazioni assicurative, fondate tanto sulla LCA quanto sulla legislazione concernente le assicurazioni sociali;

- che, del resto, a conferma dell'infondatezza della tesi ricorsuale, va anche tenuto presente che la ratio della tassazione privilegiata delle rendite vitalizie, ovvero la considerazione della rendita dal punto di vista economico parzialmente come restituzione di capitale, non ha ripercussioni solo sull'imposizione del creditore della rendita ma anche su quella del debitore: quest'ultimo può infatti dedurre dal reddito imponibile il 40 per cento delle rendite vitalizie e dei vitalizi versati (art. 33 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 32 cpv. 1 lett. b LT);

- che il ricorso si rivela pertanto manifestamente infondato, con la conseguenza che la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della ricorrente.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 516 — letto nella versione del 1 luglio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 22, Art. 33, Art. 144 e Art. 146 — letto nella versione del 1 giugno 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 marzo 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 21, Art. 32, Art. 230 e Art. 231 — letto nella versione del 1 luglio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.