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80.2002.130

Tribunale d’appello Ticino

Del 5 set 2002

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80.2002.130

80.2002.130

Rubrum

Incarto n.
80.2002.00130

Lugano

5 settembre 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 agosto 2002

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

- che __________ __________, nato nel 1974, domiciliato a __________, di professione disegnatore edile, lavora alle dipendenze dello __________ __________ __________ in __________ __________;

- che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 il contribuente ha chiesto, oltre alla deduzione per doppia economia domestica per il pranzo, la deduzione delle spese di trasferta in ragione di fr. 3'600.-, comprensive della trasferta fino al parcheggio dello stadio di __________ (10 chilometri) e delle spese per il bus da __________ al __________ di __________;

- che l’Ufficio di tassazione gli ha concesso, oltre alla deduzione per doppia economia domestica, spese di trasferta per fr. 1'700.- calcolate sulla distanza media che separa __________ da __________ (cfr. decisione su reclamo del 15 luglio 2002);

- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede che la deduzione per spese di trasferta venga elevata a fr. 3'312.-;

- che l’Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono tra l’altro deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

- che per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000); per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE cit.), infine, per l'uso di una motocicletta o di un'auto-mobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE cit.);

- che eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE cit.);

- che la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l’ anno) (art. 3 cpv. 3 DE cit.);

- che anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993);

- che lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza cit.), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo in discussione: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 al km per l’automobile);

- che la deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza cit.);

- che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Camera (CDT n. __________ del 7 novembre 2000 in re T. M.), la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo;

- che, così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683; Locher, Kommentar zum DBG - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I parte, Therwil/Basilea 2001, art. 26 LIFD, n. 13, p. 649; inoltre CDT n. __________ del 1° marzo 2002 in re D. L.);

- che il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione (cfr. p. es. CDT n. __________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.);

- che nel caso di specie __________ __________ è collegata al centro di __________ (__________) da numerose corse, la cui durata varia da 17 a 19 minuti, a partire dalle sette del mattino;

- che altrettanto vale per la sera a partire dalle cinque, con corse della durata da 11 a 14 minuti;

- che in via di principio nel caso di specie si giustificherebbe la deduzione della spesa relativa alla trasferta con il mezzo pubblico;

- che l’Ufficio di tassazione, concedendo la deduzione per la trasferta con il mezzo privato, non ha quindi disatteso i disposti di legge, ma anzi li ha applicati con generosità;

- che comunque le spese di trasferta con il mezzo privato, trattandosi di spese necessarie, vanno di regola calcolate in base alla distanza media da una località all’altra e non in base al percorso più comodo scelto dal contribuente;

- che in questa prospettiva questa Camera ha considerato legittima la prassi dell’Autorità fiscale di servirsi dell' indicatore delle distanze, allestito dalla Sezione del personale dello Stato, quale strumento di semplificazione per calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione della deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di lavoro, trattandosi di uno strumento che serve a garantire un' applicazione coerente ed uniforme della legge (per tutte CDT n. __________ dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A.);

- che risultati altrettanto attendibili possono essere raggiunti consultando appositi siti internet (CDT n. __________ del 28 maggio 2002 in re P. R.);

- che sia secondo l’indicatore delle distanze utilizzato dall’Amministrazione cantonale sia secondo l’apposito sito internet la distanza da Grancia Paese al centro di Lugano è di ca. sei chilometri;

- che pertanto anche sotto questo profilo il calcolo della deduzione effettuato dall’Ufficio di tassazione appare corretto;

- che pertanto la decisione contestata appare sotto ogni profilo la più favorevole al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 230.–

sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 26, Art. 144 e Art. 146 — letto nella versione del 1 giugno 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 marzo 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 25, Art. 230 e Art. 231 — letto nella versione del 1 luglio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.