Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

80.2002.158

Tribunale d’appello Ticino

Del 2 dic 2002

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/80-2002-158/it/80-2002-158

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.2002.158

80.2002.158

Rubrum

Incarto n.

Lugano

2 dicembre 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2002

in materia di: IC/IFD 97/98

Presentato da:

__________ e __________ __________ __________, __________ __________

rappresentata da__________ __________ e __________ __________, __________ __________

Fatti

in fatto ed in diritto

1. 1.1

Nella tassazione IC/IFD 1997-98 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva ai contribuenti, in aggiunta agli altri redditi di natura aziendale e immobiliare, un reddito d'altra fonte di fr. 360'000.-, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite nel biennio di computo risultava una considerevole mancanza di liquidità. Secondo l'autorità fiscale non era infatti stata provata l'esistenza di un asserito debito di fr. 700'000.- contratto con un creditore estero (cfr. notifica della tassazione del 30 ottobre 2000).

1.2.

__________ e __________ __________ __________ presentavano reclamo in tempo utile, chiedendo lo stralcio dell'intero reddito d'altra fonte.

Dopo aver sentito il patrocinatore dei contribuenti e aver loro chiesto la presentazione della documentazione a comprova del debito che avrebbero contratto, l'Ufficio di tassazione con decisione del 9 settembre 2002 respingeva il reclamo. Secondo l'autorità fiscale non era in particolare stata fornita la documentazione comprovante il movimento dell'importante somma di denaro fra il creditore residente all'estero e il debitore, segnatamente la girata bancaria attestante il passaggio di denaro dal conto bancario del creditore a quello del debitore o, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento dal conto bancario del creditore e il successivo riversamento sul conto bancario del debitore.

2. 2.1.

Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dalla __________ __________ __________, chiedono nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte. I ricorrenti ritengono che, in considerazione del fatto che gli anticipi ricevuti dalla signora __________. erano effettivi, la documentazione presentata (estratti bancari comprovanti il versamento, dichiarazione del legale, attestazioni del parziale rimborso, come pure la convenzione bollata del 9 febbraio 2002 e la corrispondenza con l'Ufficio dei registri di __________ e l'autorità di I.a istanza in materia di __________), costituisca prova sufficiente dell'esistenza del prestito.

2.2.

In occasione dell'udienza del 21 novembre 2002 l'Ufficio di tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso e di stralciare il reddito d'altra fonte, poiché la documentazione reperita solo dopo la decisione su reclamo e presentata con il ricorso in esame, ha permesso di stabilire al di là di ogni dubbio (si veda la vertenza civile insorta tra il ricorrente __________ __________ e la creditrice estera, l'accensione di cartelle ipotecarie a garanzia del prestito, la relativa procedura __________, la prova dei diversi versamenti) l'esistenza del debito.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 settembre 2002 è riformata nel senso che viene stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 360'000.-.

§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 144 e Art. 146 — letto nella versione del 1 giugno 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 marzo 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 230 e Art. 231 — letto nella versione del 1 luglio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.