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Lasciare vagare un cane pericoloso senza tenerlo al guinzaglio, cagionando così un danno al corpo di una persona

81.2011.272 · Tribunale d’appello Ticino

Del 18 mar 2013

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Consultato il 10 set 2026

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  2. Ticino
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81.2011.272

Lasciare vagare un cane pericoloso senza tenerlo al guinzaglio, cagionando così un danno al corpo di una persona

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 18.03.2013, PRPEN

Titolo:

Lasciare vagare un cane pericoloso senza tenerlo al guinzaglio, cagionando così un danno al corpo di una persona

ATTI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ LESIONE COLPOSA

art. 125 cpv. 1 CPS art. 6 let. a LOP

Incarto n.

81.2011.272

DA 2771/2011

Bellinzona marzo 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 2771/2011 del 19 luglio 2011;

preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di

lesioni colpose

per avere, a __________, il __________, per negligenza, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio, per avere lasciato vagare liberamente il suo cane razza Pincher nel parco di __________ - nonostante già in passato avesse aggredito un cane e morso la mano di una persona - quindi permettendo che si avventasse sul cane di proprietà di ACPR 1 e che la stessa, nel tentativo di separare i due animali, venisse da questi morsa alla mano destra, procurandosi due ferite lacero contuse così come attestato nello scritto __________ del Dr. Med. __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________;

atti contro la pubblica incolumità

per avere, a __________, il __________, lasciato vagare liberamente un cane pericoloso in sua detenzione, e meglio, per avere lasciato vagare, senza tenerlo al guinzaglio, il suo cane razza Pincher nonostante lo stesso già in passato si fosse reso protagonista di episodi di aggressione;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 500.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4. L'accusatrice privata ACPR 1, __________, è rinviata al competente foro per le sue pretese di natura civile.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che l’ imputata chiede una riconsiderazione della sua pena a suo favore;

richiamati gli art. 125 cpv. 1 CP, art. 6 lett. a LOP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di

1.1. lesioni colpose

per avere, a __________, il __________, per negligenza, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio, per avere lasciato vagare liberamente il suo cane razza Pincher nel parco di __________ - nonostante già in passato avesse aggredito un cane e morso la mano di una persona - quindi permettendo che si avventasse sul cane di proprietà di ACPR 1 e che la stessa, nel tentativo di separare i due animali, venisse da questi morsa alla mano destra, procurandosi due ferite lacero contuse così come attestato nello scritto __________ del Dr. Med. __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________.

1.2. atti contro la pubblica incolumità

per avere, a __________, il __________, lasciato vagare liberamente un cane pericoloso in sua detenzione, e meglio, per avere lasciato vagare, senza tenerlo al guinzaglio, il suo cane razza Pincher nonostante lo stesso già in passato si fosse reso protagonista di episodi di aggressione;

2. Di conseguenzaIM 1IM 1 è condannata:

2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

Le restanti tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- sono a carico dello Stato.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la relativa tassa di fr. 250.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- per raccomandata

IM 1

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 350.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

fr. 250.- totale senza motivazione scritta

a carico dello Stato,

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 44 e Art. 125 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 427 — letto nella versione del 12 marzo 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’organizzazione della Posta Svizzera, Art. 6 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 dicembre 2020.