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Aggressione, ingiuria

81.2011.313 · Tribunale d’appello Ticino

Del 8 feb 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/81-2011-313/it/aggressione-ingiuria

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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81.2011.313

Aggressione, ingiuria

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2011.313

Data decisione, Autorità: 08.02.2013, PRPEN

Titolo:

Aggressione, ingiuria

AGGRESSIONE INGIURIA

art. 134 CPS art. 177 CPS

Incarto n.

81.2011.313, 81.2011.314

DA 3178/2011

Bellinzona febbraio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

e

IM 1IM 1

IM 2IM 2

visti i decreti d’accusa n. 3178/2011 e n. 3179/2011 del 16 agosto 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato IM 1 autore colpevole di

1. aggressione

per avere, a __________, in data __________, preso parte ad un’aggressione a danno di una o più persone, che ha avuto per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, e meglio, per avere, in correità con IM 2, preso parte ad un’aggressione ai danni di ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, la quale ha avuto per conseguenza la commozione cerebrale di ACPR 2, così come riportato nel certificato medico __________ della Dr. med__________, la lieve bruciatura da sigaretta sulla fronte di ACPR 3 e degli ematomi in viso e un taglio sul sopracciglio sinistro per ACPR 1;

2. ingiuria

per avere, a __________, in data __________, offeso con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, e meglio, per avere, tacciandola di “troia”, offeso l’onore di ACPR 3;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondentei a complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

4. Gli accusatori privati ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, sono rinviati al competente foro per le pretese di natura civile.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato IM 2 autore colpevole di

aggressione

per avere, a __________, in data __________, preso parte ad un’aggressione a danno di una o più persone, che ha avuto per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, e meglio, per avere, in correità con IM 1, preso parte ad un’aggressione ai danni di ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, la quale ha avuto per conseguenza la commozione cerebrale di ACPR 2., così come riportato nel certificato medico __________ della Dr. med. __________, la lieve bruciatura da sigaretta sulla fronte di ACPR 3 e degli ematomi in viso e un taglio al sopracciglio sinistro per ACPR 1;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

4. Gli accusatori privati ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, sono rinviati al competente foro per le loro pretese di natura civile (art. 353 cpv.2 CPP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato che gli imputati chiedono il proprio proscioglimento;

richiamati gli art. 134 CP e 177 cpv. 1 CP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione, art. 134 CP, e di ingiuria, art. 177 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3178/2011 del 16 agosto 2011.

2. IM 2 è prosciolto dall’imputazione di aggressione, art. 134 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3179/2011 del 16 agosto 2011.

3. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.00 sono a carico dello Stato.

Qualora gli accusatori privati dovessero chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 600.00 sarebbe a loro carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- per raccomandata

IM 1

IM 2

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera:

Distinta spese a carico IM 2

fr. 450.00 tassa di giustizia

fr. 650.00 spese giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 44, Art. 134 e Art. 177 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 353 e Art. 427 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.