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Eccesso di velocità

81.2012.111 · Tribunale d’appello Ticino

Del 31 mag 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/81-2012-111/it/eccesso-di-velocita

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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81.2012.111

Eccesso di velocità

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.111

Data decisione, Autorità: 31.05.2013, PRPEN

Titolo:

Eccesso di velocità

VELOCITÀ

art. 27 cpv. 1 LCSTR art. 32 cpv. 2 e 3 LCSTR art. 90 cf. 2 LCSTR art. 4a cpv. 1 let. a ONCS art. 22 cpv. 1 OSSTR

Incarto n.

81.2012.111

DA 1171/2012

Bellinzona maggio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. DA 1171/2012 del 20 marzo 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di:

infrazione grave alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le nome medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la propria vettura alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'100.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2. Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede che l’imputato vada esente da pena;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. Enrico Giannini è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS per avere violato gravemente le nome medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la propria vettura alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 660.- (seicentosessanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Non si assegnano indennità.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- per raccomandata

Avv. Andrea Bersani, Bellinzona 1 Caselle,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coord. cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 125.- tassa di giustizia

fr. 125.- spese giudiziarie

fr. 250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 32 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22 — letto nella versione del 1 luglio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, Art. 22 — letto nella versione del 1 maggio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2014, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2022 e 1 novembre 2023.