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Truffa

81.2012.213 · Tribunale d’appello Ticino

Del 28 giu 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/81-2012-213/it/truffa

Consultato il 10 set 2026

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81.2012.213

Truffa

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.213

Data decisione, Autorità: 28.06.2013, PRPEN

Titolo:

Truffa

TRUFFA

art. 146 CPS

Incarto n.

81.2012.213

DA 4805/2011

Bellinzona giugno 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

(difensore: DI 1, )

visto il decreto d’accusa n. 4805/2011 del 28 novembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di

truffa

per avere, a __________ ed in altre località, nel giugno 2009, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori della cassa malati __________ (__________) di __________, affermando cose false o dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della cassa malati, e meglio per avere fatturato a quest’ultima, tramite la Farmacia __________ di __________, almeno CHF 399.30 per medicamenti a lei prescritti ma in realtà non ritirati, sottacendo che al posto di tali medicamenti le è stato rilasciato dalla Farmacia un buono per l’importo di almeno CHF 399.30, utilizzato per acquistare prodotti non prescritti e/o non coperti dalla cassa malati, inducendo in tal modo quest’ultima a pagare la fattura del giugno 2009;

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 340.- (trecentoquaranta) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 1'020.- (milleventi).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 146 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di truffa per avere a __________ ed in altre località, nel giugno 2009, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori della cassa malati __________ (__________) di __________, affermando cose false o dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della cassa malati, e meglio per avere fatturato a quest’ultima, tramite la Farmacia __________ di __________, almeno CHF 399.30 per medicamenti a lei prescritti ma in realtà non ritirati, sottacendo che al posto di tali medicamenti le è stato rilasciato dalla Farmacia un buono per l’importo di almeno CHF 399.30, utilizzato per acquistare prodotti non prescritti e/o non coperti dalla cassa malati, inducendo in tal modo quest’ultima a pagare la fattura del giugno 2009.

2. Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta), per un totale di fr. 390.- (trecentonovanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 100.- (cento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.- (millecinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 100.- multa

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 650.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106 e Art. 146 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.