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Trascuranza degli obblighi di mantenimento

81.2013.264 · Tribunale d’appello Ticino

Del 12 mar 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/81-2013-264/it/trascuranza-degli-obblighi-di-mantenimento

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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81.2013.264

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2013.264

Data decisione, Autorità: 12.03.2014, PRPEN

Titolo:

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 CPS

Incarto n.

81.2013.264

DA 2346/2013

Bellinzona marzo 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 2346/2013 del 17 giugno 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per aver omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (__________) e __________ (__________), e per essi all'ACPR 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio 10 agosto 2009, così da essere in arretrato per complessivi fr. 43'539.- (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 01.08.2010 – 31.05.2013;

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 31'500.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

che l’accusatore privato postula la conferma del decreto d'accusa;

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 217 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2346/2013 del 17 giugno 2013.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 217 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.