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Lesioni semplici

81.2013.289 · Tribunale d’appello Ticino

Del 24 ott 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/81-2013-289/it/lesioni-semplici

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

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81.2013.289

Lesioni semplici

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2013.289

Data decisione, Autorità: 24.10.2013, PRPEN

Titolo:

Lesioni semplici

LESIONE SEMPLICE

art. 123 CPS

Incarto n.

81.2013.289

DA 4044/2012

Bellinzona ottobre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Luca Cattaneo in qualità di segretario per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 4044/2012 del 17 settembre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

lesioni semplici

per avere, il __________, a __________, all’esterno della discoteca “__________”, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averlo, in correità con __________, ripetutamente colpito con calci e pugni provocandogli le lesioni di cui al certificato medico di data __________, del dr. __________, già agli atti;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che il l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 123 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di lesioni semplici per avere, il __________, a __________, all’esterno della discoteca “__________”, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di , segnatamente per averlo, in correità con __________, ripetutamente colpito con calci e pugni provocandogli le lesioni di cui al certificato medico di data __________, del dr. __________, già agli atti.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 700.- (settecento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106 e Art. 123 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.