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Contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

91.2012.51 · Tribunale d’appello Ticino

Del 28 set 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/91-2012-51/it/contravvenzione-alla-legge-sulla-pesca-e-sulla-protezione-dei-pesci-e-dei-gamberi-indigeni

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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91.2012.51

Contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 91.2012.51

Data decisione, Autorità: 28.09.2012, PRPEN

Titolo:

Contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

CONTRAVVENZIONE LCP

art. 32 LCP

Incarto n.

91.2012.51

Bellinzona settembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

(difensore: , )

visto il decreto d’accusa n. 6/303 del 20 gennaio 2012;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

per avere in data 2 - 4 dicembre 2011 sulle acque del __________, nel Comune di __________, posato una rete da fondo omettendo di levarla il giorno seguente lasciandola in posa al sabato e alla domenica (posa: venerdì 2 dicembre 2011, levata: pomeriggio 4 dicembre 2011);

e propone la condanna alla multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di

fr. 20.-;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 32 LCP in relazione agli art. 4 cpv. 3, allegato 2 art. 2 cpv. 3 RALCP; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni per avere in data 2 - 4 dicembre 2011 sulle acque del __________, nel Comune di __________, posato una rete da fondo omettendo di levarla il giorno seguente lasciandola in posa al sabato e alla domenica (posa: venerdì 2 dicembre 2011, levata: pomeriggio 4 dicembre 2011).

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.- (seicentoventi) con motivazione scritta e di fr. 220.- (duecentoventi) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.- multa

fr. 170.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 420.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 16 luglio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, Art. 32 — letto nella versione del 12 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 dicembre 2023 e 1 febbraio 2025.