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INC.2001.27801

Tribunale d’appello Ticino

Del 25 giu 2001

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Consultato il 10 set 2026

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INC.2001.27801

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 25.06.2001, GIAR

N. 278.2001.1. L Lugano, 25 giugno 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul ricorso presentato il 23 maggio 2001 da

__________

(rappresentato dal __________)

contro la decisione 23 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, che gli ha fatto divieto di abbandono del territorio dei Comuni di __________;

preso atto delle comunicazioni 6 giugno 2001 del reclamante e 13 giugno 2001 dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'emigrazione, dalla quali appare il ritiro del gravame, in vista di un riesame della situazione personale del ricorrente, per cui si ha stralcio dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;

decide:

1. La procedura ricorsuale è evasa, in quanto divenuta priva di oggetto.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Intimazione:

- __________, per sé e per il ricorrente;

- Dipartimento delle istituzioni, Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'emigrazione, Bellinzona (con i suoi atti di ritorno).

giudice __________

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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