Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ispezione atti

INC.2004.3303 · Tribunale d’appello Ticino

Del 20 set 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/inc-2004-3303/it/ispezione-atti

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

INC.2004.3303

Ispezione atti

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 20.09.2005, GIAR

Titolo:

Ispezione atti

ACCESSO AGLI ATTI

art. 196 CPP-TI

Incarto n.

INC.2004.3303

Lugano

20 settembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sul reclamo presentato il 19/20 settembre 2005 da

__________

contro

la decisione 12 settembre 2005 del procuratore pubblico Maria Galliani che rifiuta una proroga del deposito degli atti di cui all'inc. MP __________;

posto che per l'emanazione della presente decisione (come meglio precisato nei considerandi) non è necessario assegnare al magistrato inquirente un termine per presentare osservazioni;

visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________;

considerato,

in fatto ed in

diritto

che:

- in data 12 gennaio 2004 il Procuratore pubblico, preso atto delle dichiarazioni da lui rese nel corso del verbale di polizia 25 gennaio 1999, ha promosso l'accusa nei confronti di __________ per titolo di riciclaggio di denaro, "per avere, in correità con __________, a __________ e __________, nel periodo 16 novembre / 27 novembre 1998, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per almeno complessivi ca. CHF 153'690.-, che sapeva o doveva presumere dalle circostanze, provenire da un crimine ed in particolare da traffici internazionali di stupefacenti (in caso cocaina), ricevendo in compenso da __________ la somma di almeno fr. 1'029,90 (fr. 900.- in contanti e fr. 129,90 quale differenza sulle operazioni di cambio);

- con decisione 26 gennaio 2004 questo giudice, viste le istanze 21 gennaio 2004 della __________ e 23 gennaio 2004 del magistrato inquirente, ha nominato a __________ un difensore d'ufficio (cfr. inc. GIAR 33.2004.3 doc. 1, 2 e 3);

- in data 31 agosto 2005 il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti (ex art. 196 cpv. 4 CPP) fissando il temine al 19 settembre 2005 (AI 10);

- con scritto 9 settembre 2005 (anticipato via fax) la difesa ha chiesto una proroga di 15 giorni del suddetto termine, "in quanto sono oberata di lavoro (sono appena rientrata dalle vacanze)"; in pari data il Ministero pubblico ha comunicato telefonicamente al difensore che una proroga non sarebbe stata concessa approsimandosi il termine di prescrizione (cfr. doc. 2 allegato al reclamo);

- con scritto 12 settembre 2005, il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta di proroga (in considerazione della prossimità dei termini di prescrizione), rilevando nel contempo che, trattandosi di incarto poco voluminoso, "la mia segretaria è a disposizione per eventualmente fotocopiare gli atti istruttori di cui Lei dovesse necessitare";

- in data 16 settembre 2004 la difesa ha preso visione dell'incarto e si è fatta rilasciare fotocopie di alcuni atti istruttori;

- con reclamo 19 settembre 2005, oggetto della presente, la difesa ribadisce la propria richiesta di proroga, evidenziando che il rifiuto sarebbe lesivo dei diritti della difesa, tenuto conto dell'art. 196 cpv. 1 CPP, del fatto che la difesa non ha avuto modo di partecipare all'istruttoria essendo la nomina intervenuta successivamente, nonché della particolare complessità dell'incarto; evidenzia inoltre di avere inoltrato in pari data richiesta di complementi istruttori e chiede che al gravame venga concesso l'effetto sospensivo;

- __________, accusato e destinatario della decisione impugnata è certamente legittimato al reclamo;

- giusta l'art. 196 CPP, il termine per il deposito degli atti non deve essere inferiore ai quindici giorni; il termine è prorogabile e il codice di rito non indica i motivi particolari che giustificano una proroga (o un termine più lungo), quindi lascia una certa libertà al magistrato inquirente; questo giudice ritiene, pertanto, di dover intervenire unicamente laddove si verifica un abuso di diritto manifesto, una violazione della buona fede e/o una limitazione di fatto dei diritti delle parti;

- nel caso in esame, non emerge dagli atti che la decisione impugnata configuri una delle caratteristiche di cui al considerando che precede;

- infatti, in data 16 settembre 2005 il difensore, peraltro nominato sin dal gennaio 2004, ha visionato gli atti ed il 19 settembre 2005 ha presentato (oltre al presente gravame) istanza di complementi istruttori, l'incarto non appare del resto né voluminoso né particolarmente complesso ed inoltre, "il sovraccarico di lavoro arretrato, causa assenza per vacanze" non costituisce certo un motivo atto a giustificare una proroga del termine, tanto più in prossimità della prescrizione;

- tenuto conto di quanto sopra, soprattutto del fatto che l'accesso all'incarto è comunque avvenuto (il 16 settembre 2005) con contestuale consegna delle fotocopie richieste, la decisione del magistrato inquirente non lede il diritto dell'accusato di fruire delle facilità necessarie per un corretto esercizio del diritto di difesa (cfr. Piquerez, op. cit., n. 1249 ss);

- in conclusione, il reclamo deve essere respinto con la presente decisione, definitiva a livello cantonale, rendendo così priva di oggetto la richiesta di effetto sospensivo; tasse e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt.196, 280 e 284 e contrario CPP,

decide

1. Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia di FRS 200.- e le spese di FRS 30.- sono a carico del reclamante.

3.

La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.

Intimazione:

giudice Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 196 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.