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INC.2006.45503 · Tribunale d’appello Ticino

Del 29 nov 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/inc-2006-45503/it/prove

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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INC.2006.45503

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Rubrum

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 29.11.2006, GIAR

Titolo:

Prove

PERIZIA

art. 146 CPP-TI

Incarto n.

INC.2006.45503

Lugano

29 novembre 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 17 novembre 2006 da

__________, __________, attualmente detenuto c/o Carcere giudiziario __________, __________

(patrocinato dallo studio legale __________, __________)

contro

la decisione 6 novembre 2006 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, in materia di precisazione ed integrazione dei quesiti peritali, nonché assegnazione di un termine al perito;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (20 novembre 2006);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

che:

- __________ è stato arrestato il 10 ottobre 2006, siccome accusato di ripetuto incendio intenzionale (cfr. doc. 1 e 2, inc. GIAR 455.2006.1);

- l'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR 455.2006.1);

- con decreto del 18 ottobre 2006, il Procuratore pubblico ha nominato un perito e ordinato l'erezione di una perizia psichiatrica relativa all'accusato, ponendo i seguenti quesiti:

1.

Qual’è lo stato di salute psichica del peritando e la relativa diagnosi?

2.

I reati contestatigli sono da mettere in relazione con il disturbo o la patologia rilevata dal perito? Se si in quale misura?

3.

Al momento dei fatti:

a) la capacità del periziando di valutare il carattere illecito dell’atto era scemata?

b) essendo data pienamente questa capacità di valutazione, era per contro scemata la capacita di agire secondo tale valutazione?

c) erano scemate tanto la capacità di valutazione quanto quella di conseguentemente agire?

d) il periziando avrebbe così commesso i fatti punibili in stato di scemata responsabilità (art. 11 CP) e, se si, di quale grado (leggera, media, grave)?

4.

Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il prevenuto un fondato pericolo di commettere nuovi reati?

5.

Per quanto riguarda il turbamento della salute mentale, esiste una terapia appropriata che possa garantire un certo successo? Se si, di quale terapia necessita, presso quale eventuale istituto e secondo quale modalità (stabile o ambulatoriale)?

6.

Quali altri suggerimenti terapeutici e/o pratici consiglia il perito al fine di evitare in futuro nuove turbative dell’ordine pubblico da parte del periziando?

- con scritto del 26 ottobre 2006 (ribadito il 31 ottobre 2006) la difesa ha chiesto al magistrato inquirente di modificare la formulazione dei quesiti 1a, 1b, 1c, facendo precedere la parola "scemata" da "assente o…", e 1d, aggiungendo l'ipotesi di "irresponsabilità (art. 10 CP)" a quella di "scemata responsabilità (art. 11 CP)", nonché di aggiungere, al quesito 4, la richiesta di indicare "come può essere ovviato a tale pericolo, semmai dato"; inoltre, é stato chiesto al magistrato di assegnare al perito un termine per la consegna del referto (AI

4.3

e 4.4);

- con lo scritto impugnato, il Procuratore pubblico ha respinto le richieste ritenendo i quesiti completi e sufficienti e rinviando l'accusato alla possibilità di far capo ad una perizia di parte;

  • con il presente reclamo (doc. 1, inc. GIAR 455.2006.3), l'accusato chiede la riformulazione dei quesiti peritali così come proposti e l'assegnazione al perito di un termine di 30 giorni; il reclamante fa valere una violazione/errata applicazione dell'art. 146 CPP (nonché degli artt. 6 CEDU e 176 cpv. 1 CPP) ritenendo, da un lato suo diritto proporre rettifiche e aggiunte ai quesiti peritali posti dal magistrato inquirente in sede di perizia giudiziaria (a suo dire volte ad eliminare ogni ipotesi di possibile influenza

  • del quesito sull'esito del lavoro peritale - e non suscettibili di turbare il buon andamento dell'istruzione), dall'altro indicando che la necessità di fissare un termine è previsto dalla legge;

- con scritto del 20 novembre 2006, il Procuratore pubblico segnala di non avere particolari osservazioni e rinvia alla decisione impugnata, di cui chiede conferma;

- il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato è ricevibile in ordine;

- la decisione impugnata, limitandosi a dichiarare completezza dei quesiti posti e a rinviare alla facoltà di disporre perizia di parte (facoltà che non deve essere confusa con quelle derivanti dall'art. 146 e dalla sua applicazione), appare già di primo acchito come carente nella motivazione; comunque, nel caso in esame è possibile entrare nel merito;

- non è contestato (né contestabile) che l'ordinanza di perizia, sia in quanto tale sia con riferimento ai quesiti posti, possa essere oggetto di reclamo pur nell'ampia facoltà concessa al magistrato inquirente in merito alla scelta dei mezzi di prova (per tutte: sentenza 3 maggio 2004 in re U., GIAR 51.2004.1; sentenza 20 gennaio 2004 in re K., GIAR 751.2003.1);

- nel caso in esame non è in discussione necessità, utilità, o fondamento della perizia ordinata; solo è questione della formulazione dei quesiti e della (conseguente) mancata ricezione delle proposte della difesa, nonché della assegnazione di un termine al perito;

- giusta l'art. 146 cpv. 1 CPP, le parti hanno la facoltà di proporre quesiti propri in aggiunta a quelli proposti dal magistrato inquirente; tale facoltà comprende pure, per deduzione logica ed economia di giudizio, la facoltà di proporre aggiunte o modifiche; senza contare che i quesiti posti, in quanto tali, possono essere essi stessi oggetto di contestazione ex. art. 280 ss CPP (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2226);

- a norma del cpv 2 art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio (visto che la piena responsabilità è presunta - BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148) sulla responsabilità dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio ordinare una perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di diminuzione della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b);

- nel caso in esame le proposte della difesa sono volte da un lato a chiarire che sul grado di responsabilità il perito non è limitato all'ipotesi di una responsabilità scemata; sebbene appaia come improbabile il rischio che la formulazione proposta possa indurre il perito a limitare la sua analisi ed il suo referto alla sola ipotesi di responsabilità scemata, è altrettanto vero che il quesito 1d si riferisce unicamente a tale ipotesi (art. 11 CP), senza indicarne le ragioni;

- di conseguenza, per miglior chiarezza (è opportuno evitare anche elementi di possibile disturbo per la risposta ai quesiti: GIAR 19.7.2004, 274.2004.1) e considerato che quanto proposto dalla difesa in merito al quesito 3 non appare suscettibile compromettere il buon andamento dell'istruzione (né l'inquirente lo sostiene), le modifiche proposte debbono essere accettate;

- anche l'aggiunta proposta per il quesito 4 deve essere accettata; qualora fossero accertati, in sede di perizia, elementi patologici atti a fondare un "pericolo di reiterazione" non si vede perché il perito non debba esprimersi anche sull'esistenza di possibilità di contenimento/trattamento degli stessi, nell'ottica dell'eventuale adozione di misure, foss'anche solo al momento del giudizio di merito (cfr. per analogia DTF 115 IV 90 e DTF 102 IV 74); anche questa richiesta di aggiunta deve essere accolta;

- quanto al termine per rassegnare il referto, è la legge che impone al magistrato di impartirlo (art. 146 cpv. 2); la fissazione del termine è importante anche per determinare rispetto del principio di celerità, in particolare quando si è confrontati a persona in stato di detenzione; il magistrato inquirente non vi si può sottrarre;

- non può comunque essere questo giudice a stabilire (in prima battuta) tale termine in luogo e vece dell'inquirente;

- in conclusione, il reclamo é accolto (con la presente decisione definitiva a livello cantonale) nel senso che il Procuratore pubblico dovrà integrare ai quesiti posti le aggiunte proposte dalla difesa, così come formulate nell'AI 4.3), trasmetterle al perito assegnandogli un termine adeguato per la consegna del referto;

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 221 CP, 57, 58, 142 ss. 146, 147, 280 ss. CPP, nonché la tariffa giudiziaria,

decide

1.

Il reclamo è integralmente accolto, ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza l'incarto è ritornato al Procuratore pubblico per gli incombenti derivanti dal

presente giudizio.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.-, e le spese di FRS 70.-, sono a carico dello Stato che rifonderà al reclamante FRS 300.- a titolo di ripetibili

3.

Intimazione:

giudice Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 10, Art. 11 e Art. 221 — letto nella versione del 1 luglio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 146, Art. 176 e Art. 280 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.