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ricorso contro la decisione di non entrare nel merito di un'opposizione giudicata non tempestiva; acquiescenza dell'amministrazione che riconosce la fondatezza del gravame;

32.2005.124 · Tribunale cantonale delle assicurazioni

Del 11 ago 2005

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale cantonale delle assicurazioni
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

32.2005.124

ricorso contro la decisione di non entrare nel merito di un'opposizione giudicata non tempestiva; acquiescenza dell'amministrazione che riconosce la fondatezza del gravame;

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

rg/ss

Lugano

11 agosto 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 luglio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

con il quale è contestato l’operato dell’Ufficio AI per aver esso dichiarato irricevibile l’opposizione 9 giugno 2005 interposta dall’assicurata avverso la decisione 13 maggio 2005 e ciò a motivo dell’asserito mancato rispetto del termine di 20 giorni impartito all’interessata per la completazione dell’impugnativa,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che con risposta di causa 9 agosto 2005 l’Ufficio AI, accertatosi dell’effettivo tempestivo invio da parte dell’assicurata del richiesto complemento, ha riconosciuto la fondatezza delle censure ricorsuali e postulato il rinvio a sé dell’intero incarto AI affinché entri nel merito dell’impugnativa, regolarmente completata con atto 1 luglio 2005, e renda in seguito una decisione su opposizione,

considerato quindi che, in accoglimento del gravame, la querelata decisione d’irricevibilità deve essere annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché entri nel merito dell’opposizione 9 giugno/1 luglio 2005 ed emani una decisione ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA,

richiamati gli artt. 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA,

Dispositivo

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

2.- Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché entri nel merito dell’opposizione 9 giugno/1luglio 2005 e renda una nuova decisione.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 52 — letto nella versione del 1 gennaio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.
  • Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati, Art. 26c — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007 e 1 gennaio 2013.