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ricorso dichiarato irricevibile per mancato emendamento nel termine impartito dal Tribunale

32.2005.189 · Tribunale cantonale delle assicurazioni

Del 29 nov 2005

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale cantonale delle assicurazioni
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32.2005.189

ricorso dichiarato irricevibile per mancato emendamento nel termine impartito dal Tribunale

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2005.189

Data decisione, Autorità: 29.11.2005, TCA

Titolo:

ricorso dichiarato irricevibile per mancato emendamento nel termine impartito dal Tribunale

IRRICEVIBILITÀ

art. 61 let. b LPGA art. 1 let. a LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.189

rg/fz

Lugano

29 novembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 18.10.05 del Tribunale col quale, costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di 20 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (II);

ritenuto che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso l’interessata non avendo

proceduto nei suoi incombenti né scusato la propria omissione;

richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961 e 61b LPGA

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 61 e Art. 61b — letto nella versione del 1 gennaio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.