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Divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio.

34.2007.23 · Tribunale cantonale delle assicurazioni

Del 5 lug 2007

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale cantonale delle assicurazioni
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

34.2007.23

Divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio.

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

rg/td

Lugano

5 luglio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 3/4 maggio 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

1. AT 1

2. AT 2

a

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di previdenza professionale

(divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

che-con sentenza 20 marzo 2007, cresciuta in giudicato il 26 aprile 2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) - unitisi in matrimonio il 17 marzo 1994 - e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui le parti hanno stabilito il diritto della ex moglie alla metà della prestazione d’uscita acquisita dall’ex marito durante il matrimonio;

- il 3/4 maggio 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure all'istituto di previdenza interessato di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio AT 1 ha accumulato una prestazione d’uscita soggetta a divisione di fr. 39'288.50 presso la AT 2, dove risulta essere a tutt’oggi assicurato (IV);

- ne consegue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita in sentenza di divorzio, a favore di CV 1 spetta un accredito di fr. 19'644.25;

- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la somma di fr. 19'644.25, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 26 aprile 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________ (V);

- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 39'288.50.

2.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________ (contratto n. __________; polizza n. __________), la somma di fr. 19'644.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 26 aprile 2007.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 122, Art. 123, Art. 141 e Art. 142 — letto nella versione del 1 luglio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 73 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 agosto 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 26 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 22, Art. 22a e Art. 25a — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2007, 1 agosto 2008, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2017, 1 ottobre 2017, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.
  • Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati, Art. 49 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013.