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Mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro

34.2008.17 · Tribunale cantonale delle assicurazioni

Del 18 set 2008

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale cantonale delle assicurazioni
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

34.2008.17

Mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

rg/sc

Lugano

18 settembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 12 marzo 2008 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1. Con effetto dal 1. maggio 2006, tramite contratto d’adesione 24 maggio/1. giugno 2006 con la __________ (dal settembre 2007: AT 1; cfr. estratto RC informatizzato agli atti), la CV 1, quale datore di lavoro, ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/2).

1.2. A seguito del mancato pagamento di arretrati contributivi per un ammontare complessivo, in data 31. dicembre 2006, di fr. 3'143.10 (cfr. conteggio sub doc. A/6), disdetto il contratto d’a-desione con effetto al 31 marzo 2007 (doc. A/3) e adite le vie esecutive con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ (doc. A/7), con la petizione in oggetto la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi al 4.5% dal 16 giugno al 31 agosto 2007 e al 5% dal 1. settembre 2007, nonché al rimborso di fr. 500.-- per spese amministrative, di fr. 70.-- per spese di precetto – di cui chiede pure il rigetto definitivo – e della relativa tassa d’incasso. Protesta infine tasse, spese e ripetibili.

1.3. Con la risposta di causa la società convenuta, senza contestare la pretesa attorea, ha unicamente formulato la richiesta di poter beneficiare della possibilità di pagare i contributi arretrati in rate mensili di fr. 100.--.

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

2.2. L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3. Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4.1. Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in oggetto, essendo del resto stata sollevata da parte della società convenuta.

Con la sottoscrizione del contratto di adesione e del relativo piano di prestazioni e di finanziamento la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla Fondazione (art. 5 contratto d'adesione e art. 8 piano di finanziamento; doc. A/2). La società convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che dev’essere pertanto riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento della previdenza professionale sono previste in suddetto piano di prestazioni e di finanziamento cui rimanda l'art. 2.1 del contratto d'adesione e che definisce in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato. L'art. 5 del contratto stabilisce inoltre le norme applicabili per quanto riguarda il pagamento e l'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi è stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati (doc. A/5).

2.4.2.Merita altresì accoglimento la richiesta di pagamento di fr. 500.--, nella misura in cui – e per quanto è dato di capire – intesa quale spesa amministrativa riferita alla domanda di esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UEF di __________ e che trova fondamento nel Regolamento dei costi (sub doc. A/2) quale parte integrante del contratto d’adesione.

2.4.3. La Fondazione attrice postula pure la rifusione delle spese (fr. 70.--) afferenti al suddetto precetto esecutivo. Dall’estratto conto sub doc. A/6 risulta inoltre che con valuta 17 gennaio 2007 é stata pure addebitata al datore di lavoro la somma di fr. 70.-- per spese di precetto con riferimento ad una precedente esecuzione.

Al riguardo va osservato che tali spese seguono le sorti dell’ese-cuzione – e non possono essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni – in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkurs-rechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).

Disattesa deve essere parimenti la richiesta di rimborso della tassa d’incasso relativa al precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto – trattasi segnatamente della tassa d'incasso giusta l’art. 19 OTLEF – ritenuto che detta tassa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore (art. 4 Rform), in nessuna ipotesi – e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva – è suscettibile di essere posta a suo carico.

2.4.4. Ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti della società convenuta deve essere cifrato in fr. 3'573.10 (3'143.10 – 70 + 500). Per quanto riguarda la richiesta di pagamento rateale formulata con la risposta di causa (cfr. consid. 1.3), l’esame della stessa non compete allo scrivente Tribunale ma dovrà semmai essere discussa con l’istituto previdenziale.

2.4.5. La Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 4.5% dal 16 giugno 2007 e al 5% dal 1. settembre 2007.

Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso richiesto non supera quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

2.5. Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 21 giugno 2007 dell’UEF di __________, con cui la Fondazione attrice ha posto in esecuzione un credito complessivo di fr. 3’206.40 oltre interessi al 4.5% dal 16 giugno 2007 su fr. 3'143.10.

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.6. L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili a favore della Fondazione attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 3'573.10, oltre interessi al 4.5% dal 16 giugno 2007 e del 5% dal 1. settembre 2007 su fr. 3'073.10.

§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 21 giugno 2007 dell’UEF di __________.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 104 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 11, Art. 16, Art. 49 e Art. 66 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 agosto 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 26 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 79 e Art. 80 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 19 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.
  • Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, Art. 4 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016.
  • Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati, Art. 49 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013.