RU 1998 2293
Decreto federale
concernente la prescrizione medica di eroina
del 9 ottobre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 19981,
decreta:
I
La legge federale del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 6-8
L’Ufficio federale della sanità pubblica può inoltre rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di sostanze di cui al capoverso1 lettera b. Può rilasciare autorizzazioni eccezionali per il trattamento di tossicomani con tali sostanze esclusivamente ad istituzioni specializzate.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il trattamento delle persone con sostanze di cui al capoverso1 lettera b. Provvede segnatamente affinché dette sostanze siano somministrate unicamente a persone che:
hanno compiuto 18 anni almeno;
sono eroinomani da due anni almeno;
hanno interrotto almeno due tentativi di trattamento con altri metodi ambulatoriali o stazionari riconosciuti o versano in condizioni di salute che escludono altre forme di trattamento e
presentano carenze mediche, psicologiche o sociali legate al consumo di stupefacenti.
Il Consiglio federale stabilisce il controllo periodico dell’evoluzione delle terapie, in particolare anche in considerazione dell’obiettivo dell’astinenza.
Art. 8a
L’Ufficio federale della sanità pubblica ha la facoltà di elaborare dati personali per la verifica delle condizioni e dello svolgimento del trattamento di cui all’articolo 8 capoversi 6 e 7.
Esso garantisce la protezione dei dati mediante misure tecniche e organizzative.