RU 1998 2308
Ordinanza
concernente l’entrata in vigore della soppressione
dei contributi federali per la costruzione di posteggi
presso le stazioni
del 9 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
Art. 1 Entrata in vigore della modifica di legge
La cifra I/7 della legge federale del 24 marzo 19951 concernente le misure di risanamento 1994 (modifica dell’art.3 e abrogazione degli art. 23 e 24 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata) entra retroattivamente in vigore l’11 marzo 1996.
Art. 2 Abrogazione dell’ordinanza
L’ordinanza del 30 aprile 19863 sui posteggi alle stazioni è abrogata con effetto retroattivo all’11 marzo 1996.
9 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |