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Ordinanza concernente l’entrata in vigore della soppressione dei contributi federali per la costruzione di posteggi presso le stazioni

AS 1998 2308 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 9 set 1998

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1998-2308/it/ordinanza-concernente-l-entrata-in-vigore-della-soppressione-dei-contributi-federali-per-la-costruzione-di-posteggi-presso-le-stazioni

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (RS 725.116.2)

RU 1998 2308

Ordinanza
concernente l’entrata in vigore della soppressione
dei contributi federali per la costruzione di posteggi
presso le stazioni

del 9 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

Art. 1 Entrata in vigore della modifica di legge

La cifra I/7 della legge federale del 24 marzo 19951 concernente le misure di risanamento 1994 (modifica dell’art.3 e abrogazione degli art. 23 e 24 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata) entra retroattivamente in vigore l’11 marzo 1996.

Footnotes

  1. [1] RU 1995 3517
  2. [3] RU 1986 1201, 1996 3393
  3. [2] RS 725.116.2

Art. 2 Abrogazione dell’ordinanza

L’ordinanza del 30 aprile 19863 sui posteggi alle stazioni è abrogata con effetto retroattivo all’11 marzo 1996.

9 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin