RU 1998 2311
Ordinanza
concernente la classificazione in zone e il promovimento
della produzione di formaggio
Modifica del 21 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 19831 concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1 e 4, primo periodo
Ai produttori di latte della zona di divieto d’insilamento è versata un’indennità di non insilamento di 6 centesimi per chilogrammo di latte trasformato in formaggio a pasta dura o semidura durante i mesi da novembre a aprile.
I detentori di un’autorizzazione eccezionale per somministrare foraggi insilati al bestiame giovane, ai lattonzoli o al bestiame all’ingrasso ricevono un’indennità di non insilamento diminuita di 2 centesimi il chilogrammo. …
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.
21 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |