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Ordinanza sulle esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi

AS 1998 2620 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 21 set 1998

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1998-2620/it/ordinanza-sulle-esigenze-minime-relative-ai-locali-commerciali-che-servono-al-commercio-di-armi

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Abrogato da: RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante Ordinanza del DFGP sulle esigenze minime relative ai locali che servono al commercio di armi (AS 2021 736)

Atto di base di: Ordinanza del DFGP sulle esigenze minime relative ai locali che servono al commercio di armi (RS 514.544.2)

RU 1998 2620

Ordinanza
sulle esigenze minime relative ai locali commerciali
che servono al commercio di armi

del 21 settembre 1998

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 19971 sulle armi,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 514.54; RU 1998 2535

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza fissa le esigenze minime relative ai locali commerciali di cui deve disporre il titolare di una patente di commercio di armi.

Art. 2 Sicurezza contro lo scasso

L’involucro esterno dei locali commerciali (pareti, soffitto e pavimento) deve essere in costruzione massiccia e offrire una protezione meccanica sufficiente contro lo scasso.

Le porte, le finestre e le altre aperture devono offrire una protezione meccanica sufficiente contro lo scasso. In caso contrario, devono essere installati mezzi supplementari (inferriate, saracinesche ecc.) atti a garantire la sicurezza.

I locali commerciali devono essere equipaggiati con un impianto d’allarme antiscasso collegato a un posto d’intervento occupato ventiquattro ore su ventiquattro.

Art. 3 Sicurezza contro il furto

Nei locali di vendita, le armi da fuoco devono essere custodite in vetrine chiuse a chiave o essere protette con mezzi elettronici o meccanici.

La munizione deve essere custodita sotto chiave.

Art. 4 Protezione contro le rapine

I locali commerciali devono essere equipaggiati con un impianto d’allarme antirapina collegato a un posto d’intervento occupato ventiquattro ore su ventiquattro.

Art. 5 Eccezioni

Se il richiedente non commercia né in armi da fuoco né in munizioni oppure si limita alla mediazione di armi, i Cantoni possono rilasciargli una patente di commercio di armi con la corrispondente menzione anche se i locali commerciali non adempiono le esigenze minime richieste secondo la presente ordinanza.

RS 514.544.2

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 settembre 1998 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Koller 0941