RU 1998 3205
Ordinanza
concernente il sostegno della promozione
dello smercio di prodotti agricoli
(Ordinanza sulla promozione dello smercio)
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoverso4 e 177 capoverso1 della legge sull’agricoltura1,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Progetti che danno diritto a un aiuto
La Confederazione può accordare aiuti finanziari per sostenere progetti nel settore marketing/comunicazione per prodotti agricoli a livello regionale, sovraregionale e nazionale nonché all’estero.
Il 10 per cento dei mezzi disponibili nell’ambito dei crediti stanziati sono per principio a disposizione per la promozione dello smercio a livello regionale.
Per il sostegno di progetti a favore della viticoltura sono a disposizione i mezzi del fondo viticolo.
Il sostegno di provvedimenti nel settore della comunicazione politica o delle pubbliche relazioni a favore di organizzazioni o ditte è escluso.
Art. 2 Prodotti agricoli
Sono considerati prodotti agricoli ai sensi della presente ordinanza:
i prodotti valorizzabili derivanti dalla produzione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito;
i prodotti dell’orticoltura esercitata a titolo professionale;
i prodotti della pesca professionale e della piscicoltura;
gli animali da allevamento e da reddito vivi nonché i prodotti dell’allevamento di animali.
Sono fatti salvi gli stupefacenti di cui all’articolo1 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti nonché il tabacco e le bevande spiritose.
I prodotti devono essere stati interamente ottenuti in Svizzera ai sensi dell’articolo 22a capoverso2 dell’ordinanza del 1° marzo 19953 sulle derrate alimentari. L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può autorizzare deroghe nella misura RS 916.010 in cui il valore aggiunto del prodotto torni prevalentemente a profitto dei produttori svizzeri.
Art. 3 Importo e genere di aiuto finanziario
La Confederazione può accordare un aiuto finanziario sino al 50 per cento dei costi computabili di un progetto.
Per costi computabili s’intendono:
l’impiego di strumenti nel settore marketing/comunicazione, ad eccezione dei provvedimenti nel settore dell’impostazione grafica dell’imballaggio;
i provvedimenti connessi al marketing/comunicazione nell’ambito della ricerca di mercato.
Singoli oneri lavorativi imputabili direttamente al progetto possono essere ascritti sino a una quota del 15 per cento al massimo dei costi computabili.
Gli oneri lavorativi per progetti di cui all’articolo 11 e quelli che sono parte integrante dell’impiego di strumenti nel settore marketing/comunicazione non sottostanno alla limitazione di cui al capoverso3.
Sezione 2 Progetti a livello nazionale e sovraregionale nonché all’estero
Art. 4 Progetti che danno diritto a un aiuto
Beneficiano del sostegno i progetti collettivi di persone giuridiche o fisiche nel settore marketing/comunicazione. I progetti di singoli non sono sostenuti.
Art. 5 Condizioni e oneri generali
La condizione per ottenere il sostegno di provvedimenti a livello nazionale e sovraregionale nonché all’estero è il coordinamento all’interno del settore di prodotti di mercato (SPM) interessato e nei confronti di altri SPM.
Per SPM ai sensi della presente ordinanza s’intende un mercato che:
comprende prodotti della stessa categoria;
è ampiamente indipendente dagli altri mercati; e
se opportuno, è delimitato geograficamente.
I richiedenti specificano che:
il provvedimento esercita un effetto positivo sul quantitativo di prodotti agricoli smerciati o sui prezzi alla produzione;
i contenuti della comunicazione fanno chiaramente riferimento all’origine svizzera dei prodotti;
i contenuti della comunicazione non sono contrari al contenuto centrale della politica agricola svizzera;
il provvedimento non si fonda su una pubblicità comparata che si riferisce ad altri prodotti agricoli svizzeri;
la continuità del provvedimento è garantita per l’intero periodo del progetto;
f. le condizioni in materia di personale e organizzazione sono sufficienti per realizzare il progetto.
Al fine del coordinamento, il richiedente deve impostare il progetto in base a linee direttive, elaborate in comune dai richiedenti, che disciplinano gli aspetti di cui al capoverso3.
L’Ufficio federale può stabilire altri oneri.
Art. 6 Condizioni e oneri particolari per provvedimenti all’interno del Paese
All’interno del Paese sono sostenuti solo i provvedimenti nel settore marketing/comunicazione di base a livello sovraregionale e nazionale.
I richiedenti specificano che:
il provvedimento tiene adeguatamente conto delle esigenze delle singole regioni;
il provvedimento è idoneo come base per il marketing/comunicazione relativo ai prodotti, alle varietà o ai marchi;
nell’impiego dei mezzi si tiene adeguatamente conto delle diverse regioni linguistiche della Svizzera e, se del caso, delle abitudini dei consumatori e di altri usi culturali.
Art. 7 Assegnazione dei mezzi sulla base dell’attrattiva dell’investimento
Per la ripartizione dei mezzi l’Ufficio federale rileva almeno ogni4 anni l’attrattiva d’investimento dei singoli SPM sulla base di un’analisi del portafoglio.
La base dell’analisi del portafoglio è formata da:
la valutazione dell’attrattiva dei SPM per i provvedimenti di promozione dello smercio secondo i seguenti criteri: 1. crescita del mercato, 2. volume del mercato, 3. potenziale d’efficacia, 4. intensità della competitività;
la valutazione della competitività dei singoli SPM secondo i seguenti criteri: 1. importanza della competitività per l’agricoltura svizzera, 2. importanza del mercato d’esportazione, 3. vantaggi e svantaggi relativi ai prezzi, 4. vantaggi e svantaggi indipendenti dai prezzi.
Art. 8 Importo annuo a disposizione per SPM
L’Ufficio federale determina l’importo annuo disponibile per ogni SPM che presenta un’elevata attrattiva d’investimento in base all’analisi del portafoglio.
I rimanenti mezzi sono a disposizione degli altri SPM che presentano una debole attrattiva d’investimento in base all’analisi del portafoglio.
L’Ufficio federale comunica alle cerchie interessate le basi dell’assegnazione dei mezzi.
L’Ufficio federale può ridistribuire i mezzi non utilizzati dai singoli settori d’intervento nell’ambito della presente ordinanza. Può destinare una parte dei mezzi per i provvedimenti collettivi di cui all’articolo 9.
Se le domande inoltrate superano i mezzi a disposizione di un SPM, l’Ufficio federale stila un elenco delle priorità. In tale ambito può applicare segnatamente i seguenti criteri, ponderati secondo un ordine decrescente:
la quota dei mezzi propri che supera il 50 per cento del bilancio globale;
il potenziale d’innovazione;
il successo di precedenti progetti dello stesso raggruppamento;
la professionalità del raggruppamento;
gli altri provvedimenti previsti all’interno del marketing mix.
Art. 9 Progetti inerenti più SPM
I progetti inerenti più SPM di diversi enti responsabili sono finanziati mediante i mezzi a disposizione per i SPM interessati in conformità al cofinanziamento del singolo ente responsabile.
Art. 10 Provvedimenti collettivi a favore dell’agricoltura svizzera
La Confederazione può inoltre accordare aiuti finanziari per sostenere progetti collettivi non legati ai prodotti di persone giuridiche o fisiche, qualora i provvedimenti previsti siano nell’interesse generale dell’agricoltura, nei seguenti settori:
pubbliche relazioni per l’agricoltura svizzera;
promozione delle vendite, segnatamente partecipazione comune a fiere;
pubblicità generale per l’agricoltura svizzera;
d ricerca di mercato comune.
In ogni settore di cui al capoverso1, per un provvedimento è sostenuto al massimo un progetto. Se per un provvedimento all’interno di un settore sono inoltrate più domande di aiuto finanziario, per principio è data la priorità alla domanda dell’ente responsabile maggiormente rappresentativo per l’agricoltura svizzera.
I richiedenti devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso3 lettere b-f.
I costi sono suddivisi tra i singoli SPM secondo le condizioni dell’articolo 8.
Sezione 3 Progetti a livello regionale
Art. 11
I progetti a livello regionale possono essere sostenuti nell’ambito di una fase iniziale o di una fase di sviluppo per la durata massima di4 anni, qualora promuovano lo smercio di prodotti agricoli.
Per progetti a livello regionale s’intendono le attività di un raggruppamento che comprendono più prodotti provenienti da una regione.
I richiedenti devono adempiere per analogia le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso3.
Sezione 4 Procedura
Art. 12 Principio
Le domande devono essere inoltrate all’Ufficio federale entro il 31 marzo dell’anno precedente la realizzazione del progetto. Devono contenere una descrizione del progetto, un preventivo e un piano di finanziamento.
L’Ufficio federale emana istruzioni sulla forma e il contenuto della domanda.
Art. 13 Domande per progetti regionali
Le domande per progetti regionali vanno inoltrate all’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL) secondo la procedura di cui all’articolo 5 capoversi1 e 2 del decreto federale del 21 marzo 19974 a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali.
L’UFSEL trasmette all’Ufficio federale le domande che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza.
L’Ufficio federale decide, d’intesa con l’UFSEL, in merito alle domande per i progetti regionali.
Art. 14 Decisione in merito agli aiuti finanziari
In base alla valutazione, l’Ufficio federale decide ogni anno entro il 30 settembre in merito alla concessione di aiuti finanziari.
Determina le modalità di versamento di caso in caso.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione
L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.
Art. 16 Disposizioni transitorie
I crediti, accordati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si estinguono alla fine del 1999.
Se un richiedente riceve un aiuto finanziario di cui al capoverso1, per il 1999 non è possibile sostenere altri progetti secondo la presente ordinanza.
Se vi sono aiuti finanziari di cui al capoverso1 che tornano complessivamente a profitto di un SPM, per il 1999 non è possibile sostenere altri progetti in tale SPM.
Ai settori, che non beneficiano di aiuti finanziari di cui al capoverso1, nel 1999 possono essere concessi già per l’anno in corso aiuti finanziari secondo la presente ordinanza.
La Confederazione può versare aiuti finanziari sino al 70 per cento dei costi computabili di un progetto nel 1999 e sino al 60 per cento nel 2000 a condizione che i fondi federali disponibili siano sufficienti.
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |