RU 1998 3270
Ordinanza
che fissa i contributi versati dalla Confederazione
per la lana indigena della tosatura autunnale 1998
del 30 novembre 1998
Il Dipartimento federale dell’economia,
visti gli articoli 3 e 5 dell’ordinanza del 7 luglio 19711 sull’utilizzazione della lana di pecora indigena,
ordina:
Art. 1
Per la lana di pecora non lavata, della tosatura autunnale 1998, l’ammontare del contributo federale è stabilito come segue:
Qualità il kg fr.
I unità 2.85 I di colore miscelato1.90 II1.40 III1.25
Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 1998.
30 novembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin 1017 RS 916.361.2