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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli

AS 1999 1186 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 13 gen 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1999-1186/it/ordinanza-sull-ammissione-alla-circolazione-di-persone-e-veicoli

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RS 741.51)

RU 1999 1186

Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(OAC)

Modifica del 13 gennaio 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 4 frase introduttiva, lett. c e cpv. 5

L’obbligo di aver condotto un autocarro o un filobus secondo il capoverso 3 non concerne il candidato alla licenza della categoria D che intende condurre un autobus nel servizio di linea regionale e:

c. ha condotto regolarmente autoveicoli delle categorie B, C1 o D2 durante almeno due anni.

Nei casi menzionati nel capoverso 4, la validità della licenza di condurre della categoria D, rilasciata dopo aver superato un esame, è limitata a un percorso determinato. Il conducente può presentarsi all’esame pratico previsto dall’articolo

capoverso 5 soltanto se ha condotto durante almeno un anno un autobus nel servizio di linea regionale.

Art. 20 cpv. 3 lett. b e cpv. 4

Il manuale delle norme di circolazione serve da base per l’esame teorico. Fanno inoltre parte dell’esame:

b. per i candidati alla licenza di condurre delle categorie C e D1 come pure alla licenza di condurre D secondo le condizioni dell’articolo 11 capoverso 4 lettera c, le norme, destinate specialmente a questo gruppo di conducenti, contenute nell’appendice del manuale delle norme di circolazione.

I candidati alla licenza di condurre della categoria C come pure alla licenza di condurre della categoria D secondo le condizioni dell’articolo 11 capoverso 4 lettere a e c devono inoltre dimostrare di avere conoscenze tecniche dei veicoli e del loro equipaggiamento nella misura in cui queste conoscenze siano necessarie per controllare se il veicolo è pronto per l’uso e dà ogni garanzia di sicurezza.

Art. 26 cpv. 2 lett. c

Nella licenza di condurre o in un suo allegato devono essere iscritte le restrizioni e le condizioni speciali seguenti che la polizia stradale ha il compito di controllare:

c. l’autorizzazione di circolare soltanto su un percorso determinato, conformemente all’articolo 11;

Footnotes

  1. [1] RS 741.51; RU 1998 2352

II

La presente modifica entra in vigore il 1o febbraio 1999.

13 gennaio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin