RU 1999 1186
Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(OAC)
Modifica del 13 gennaio 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 4 frase introduttiva, lett. c e cpv. 5
L’obbligo di aver condotto un autocarro o un filobus secondo il capoverso 3 non concerne il candidato alla licenza della categoria D che intende condurre un autobus nel servizio di linea regionale e:
c. ha condotto regolarmente autoveicoli delle categorie B, C1 o D2 durante almeno due anni.
Nei casi menzionati nel capoverso 4, la validità della licenza di condurre della categoria D, rilasciata dopo aver superato un esame, è limitata a un percorso determinato. Il conducente può presentarsi all’esame pratico previsto dall’articolo
capoverso 5 soltanto se ha condotto durante almeno un anno un autobus nel servizio di linea regionale.
Art. 20 cpv. 3 lett. b e cpv. 4
Il manuale delle norme di circolazione serve da base per l’esame teorico. Fanno inoltre parte dell’esame:
b. per i candidati alla licenza di condurre delle categorie C e D1 come pure alla licenza di condurre D secondo le condizioni dell’articolo 11 capoverso 4 lettera c, le norme, destinate specialmente a questo gruppo di conducenti, contenute nell’appendice del manuale delle norme di circolazione.
I candidati alla licenza di condurre della categoria C come pure alla licenza di condurre della categoria D secondo le condizioni dell’articolo 11 capoverso 4 lettere a e c devono inoltre dimostrare di avere conoscenze tecniche dei veicoli e del loro equipaggiamento nella misura in cui queste conoscenze siano necessarie per controllare se il veicolo è pronto per l’uso e dà ogni garanzia di sicurezza.
Art. 26 cpv. 2 lett. c
Nella licenza di condurre o in un suo allegato devono essere iscritte le restrizioni e le condizioni speciali seguenti che la polizia stradale ha il compito di controllare:
c. l’autorizzazione di circolare soltanto su un percorso determinato, conformemente all’articolo 11;
II
La presente modifica entra in vigore il 1o febbraio 1999.
13 gennaio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |