RU 1999 1289
Decreto federale
sul finanziamento dell’assicurazione
contro la disoccupazione
del 19 marzo 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 19981,
decreta:
I
La legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione2 è modificata come segue per la durata di validità del presente decreto:
Art. 4a Provvedimenti straordinari
Se il fondo di compensazione presenta un indebitamento, per finanziare l’assicurazione il Consiglio federale può:
aumentare fino al 3 per cento l’aliquota di contribuzione per il salario determinante;
aumentare il salario determinante per il pagamento dei contributi secondo l’articolo3 capoverso1 fino a due volte e mezzo l’importo massimo del guadagno assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; per l’importo che supera l’importo massimo del guadagno assicurato, si applica un’aliquota di contribuzione dell’1 per cento.
I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di contribuzione (art. 6 LAVS3, pagano il contributo intero.
II
Il presente decreto è di obbligatorietà generale.
È dichiarato urgente e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell’articolo 89bis capoversi1 e 2 della Costituzione federale.