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Ordinanza del DDPS sull’istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

AS 1999 1291 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 12 gen 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1999-1291/it/ordinanza-del-ddps-sull-istruzione-fuori-del-servizio-nelle-societa-militari-e-nelle-associazioni-militari-mantello

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza del DDPS sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (RS 512.301)

RU 1999 1291

Ordinanza del DDPS
sull’istruzione fuori del servizio
nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
(OISAM-DDPS)

del 12 gennaio 1999

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 23 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello,
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Footnotes

  1. [1] RS 512.30; RU 1999 ...

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Subordinazione e vigilanza

Il capo delle Forze terrestri vigila sull’istruzione volontaria fuori del servizio (istruzione volontaria), sostenuta dalla Confederazione, delle società militari e delle associazioni militari mantello riconosciute, delle loro sottoassociazioni, sezioni e società e dirige l’istruzione dei loro direttori dell’istruzione.

Egli è autorizzato a compiere visite durante le attività fuori del servizio oppure a farle compiere da una persona da lui designata.

Art. 2 Autorizzazioni e annunci

Il capo delle Forze terrestri disciplina la procedura d’autorizzazione nonché gli annunci connessi.

Art. 3 Libretto delle prestazioni militari

Chi organizza un’istruzione volontaria secondo la presente ordinanza è autorizzato a iscrivere nel libretto delle prestazioni militari dei partecipanti la partecipazione all’istruzione o alla manifestazione sportiva militare autorizzate.

Sezione 2 Istruzione militare e gare tecniche

Art. 4 Istruzione di base generale

L’istruzione di base generale comprende gli ambiti seguenti:

a. informazioni generali sugli affari militari;

RS 512.301

  1. istruzione individuale al combattimento, compresi i tiri con l’arma personale;

  2. istruzione nel servizio di protezione atomica e chimica (SPAC);

  3. istruzione sanitaria, segnatamente i primi soccorsi;

  4. esercizi fisici.

Art. 5 Istruzione alla condotta

L’istruzione alla condotta tratta principalmente dei principi moderni della condotta degli uomini. L’istruzione è rivolta in primo luogo ai sottufficiali, ai sottufficiali superiori e agli ufficiali subalterni. Essa deve inoltre promuovere in seno all’unità la collaborazione dei quadri in funzione dei rispettivi livelli.

Il capo delle Forze terrestri stabilisce gli obiettivi dell’istruzione.

Art. 6 Istruzione tecnica e gare tecniche

Per principio, l’istruzione tecnica deve svolgersi secondo le istruzioni e i profili dei requisiti degli uffici federali competenti. L’istruzione tecnica deve soprattutto servire come allenamento, addestramento e ripetizione.

Nella misura del possibile, l’istruzione tecnica deve svolgersi sotto forma di esercizi controllabili ed essere integrata in gare tecniche.

Art. 7 Direzione

Di regola l’istruzione militare e le gare tecniche conformemente agli articoli 4-6 devono svolgersi sotto la direzione di un ufficiale, di un sottufficiale o di un direttore dell’istruzione idoneo.

Sezione 3 Sport militare

Art. 8

Lo sport militare comprende le discipline sportive seguenti:

  1. sporti invernali: biathlon, poliathlon invernale, corsa alpina con gli sci;

  2. sport estivi: marcia, corse militari e d’orientamento, corse ciclistiche militari, nuoto, navigazione, tiro, poliathlon militare e moderno, poliathlon per paracadutisti, corse per pattuglie o per staffette.

Sezione 4 Prestazioni della Confederazione

Art. 9 Infrastruttura per l’istruzione

Gli uffici federali competenti mettono a disposizione, di regola gratuitamente, gli specialisti necessari per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura per l’istruzione.

Art. 10 Materiale dell’esercito e cavalli

Può essere messo a disposizione gratuitamente segnatamente il materiale dell’esercito seguente:

  1. materiale di corpo;

  2. materiale di trasmissione;

  3. munizioni;

  4. veicoli militari e rimorchi;

  5. carte topografiche;

  6. materiale di proiezione e di presentazione;

  7. cavalli.

Art. 11 Base di calcolo per le indennità

Il capo delle Forze terrestri sottopone al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport le basi di calcolo per stabilire le aliquote delle indennità.

Art. 12 Conto annuale

Le società militari e le associazioni militari mantello sottopongono al Gruppo della condotta dell’istruzione (Gr CI) delle Forze terrestri il preventivo approvato internamente e il conto annuale.

Le indennità sono versate soltanto dopo il controllo dei documenti menzionati al capoverso1.

Sezione 5 Copertura assicurativa

Art. 13 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile

Se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, devono essere stipulate le assicurazioni seguenti:

  1. per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare, un’assicurazione contro gli infortuni che garantisca le prestazioni minime seguenti: 1. in caso decesso: fr. 30 000.–; 2. in caso d’invalidità: fr. 80 000.–; 3. diaria: fr. 30.–; 4. spese di cura: illimitate;

  2. un’assicurazione di responsabilità civile che comprenda una prestazione minima di tre milioni di franchi per ogni sinistro (danni alle persone e alla proprietà).

Il Gr CI stipula per ogni genere di assicurazione un contratto quadro. Gli organizzatori interessati possono associarsi a tali contratti quadro per la copertura dei rischi menzionati nel capoverso1.

Art. 14 Danni alle colture e alla proprietà

I casi di danni alle colture e alla proprietà direttamente connessi con l’attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assicurabili dall’assicurazione di responsabilità civile, sono liquidati conformemente alle istruzioni del capo delle Forze terrestri o del Commissario di campagna in capo.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

Il capo delle Forze terrestri è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Egli regola i dettagli.

Art. 16 Diritto previgente: modifica e abrogazione

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del DMF del 7 gennaio 19602 concernente l’istruzione fuori del servizio;

  2. l’ordinanza del DMF del 3 dicembre 19743 sull’assicurazione delle attività militari volontarie fuori servizio.

L’ordinanza del 2 agosto 19764 concernente il porto dell’uniforme e la consegna di tessere di legittimazione per le manifestazioni fuori del servizio e civili è modificata come segue:

Art. 5

Abrogato

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.

12 gennaio 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Ogi

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