RU 1999 132
Ordinanza
del DFE sulle uova
Modifica del 20 novembre 1998
Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:
I
L’ordinanza del DFE del 18 giugno 19961 sulle uova è modificata come segue:
Art. 1 Obbligo di notifica della prestazione all’interno del Paese
La notifica deve aver luogo mediante un modulo dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) o mediante un supporto dati corrispondente.
Art. 2 Controllo della prestazione all’interno del Paese
L’Ufficio federale controlla almeno una volta all’anno la prestazione all’interno del Paese.
Può controllare presso i produttori di uova la produzione, le vendite e le giacenze.
Art. 3 Coefficiente d’utilizzazione
Nel primo e nel secondo quadrimestre del 1999 il coefficiente d’utilizzazione per uovo di volatili indigeno in guscio è di 91,77 g lordi.
Art. 4, titolo e cpv. 2
Entrata in vigore e durata di validità
È applicabile fino al 31 dicembre 1999.
II
La presente modifica entra in vigore il 25 novembre 1998.
20 novembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin