RU 1999 1351
Decreto federale
concernente una riserva alla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale
del 21 marzo 1996
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 marzo 19951,
decreta:
Art. 1
La riserva apposta dalla Svizzera all’articolo2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale2 che figura nell’articolo3 del decreto federale del 27 settembre 19663 ha il tenore seguente:
Ad articolo 2:
La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l’assistenza giudiziaria quando l’atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati.
La Svizzera si riserva inoltre il diritto di accordare l’assistenza giudiziaria, in virtù della convenzione, soltanto alla condizione espressa che i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi siano usati esclusivamente per istruire e giudicare i reati per i quali l’assistenza è fornita.
Lo Stato richiedente può utilizzare i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi in deroga alla condizione contenuta nella lettera b quando l’atto al quale si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie in merito alla quale l’assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile, oppure se la procedura penale straniera è diretta contro altre persone che hanno preso parte all’atto punibile.
IlConsiglio federale è autorizzato a comunicare la presente modificazione al Segretariato generale del Consiglio d’Europa.
Art. 2
Il presente decreto non sottostà al referendum.