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Decreto federale concernente una riserva alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

AS 1999 1351 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 21 mar 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1999-1351/it/decreto-federale-concernente-una-riserva-alla-convenzione-europea-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1)

RU 1999 1351

Decreto federale
concernente una riserva alla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale

del 21 marzo 1996

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 marzo 19951,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 1995 III 1

Art. 1

La riserva apposta dalla Svizzera all’articolo2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale2 che figura nell’articolo3 del decreto federale del 27 settembre 19663 ha il tenore seguente:

Ad articolo 2:

  1. La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l’assistenza giudiziaria quando l’atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati.

  2. La Svizzera si riserva inoltre il diritto di accordare l’assistenza giudiziaria, in virtù della convenzione, soltanto alla condizione espressa che i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi siano usati esclusivamente per istruire e giudicare i reati per i quali l’assistenza è fornita.

  3. Lo Stato richiedente può utilizzare i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi in deroga alla condizione contenuta nella lettera b quando l’atto al quale si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie in merito alla quale l’assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile, oppure se la procedura penale straniera è diretta contro altre persone che hanno preso parte all’atto punibile.

IlConsiglio federale è autorizzato a comunicare la presente modificazione al Segretariato generale del Consiglio d’Europa.

Footnotes

  1. [2] RS 0.351.1
  2. [3] RU 1967 839 Consiglio nazionale, 20 dicembre 1995 Consiglio degli Stati, 21 marzo 1996 Il presidente, Leuba Il presidente, Schoch Il segretario, Duvillard Il segretario, Lanz

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.