RU 1999 1424
Ordinanza
sull’esame svizzero di maturità
Modifica dell’8 marzo 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 5, terzo periodo
... La scelta delle arti visive o della musica come opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport come opzione complementare; una stessa materia non può inoltre essere scelta come opzione complementare se già è stata scelta come materia fondamentale.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
8 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |