RU 1999 1751
Ordinanza
sulle sostanze pericolose per l'ambiente
(Ordinanza sulle sostanze, Osost)
Modifica del 31 marzo 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze è modificata come segue:
Allegato 4.3, cifra 4 cpv. 2 e 3
Nella zona di protezione delle acque sotterranee S2, i prodotti per il trattamento delle piante possono ancora essere impiegati sino al 31 dicembre 2000; restano salvi l'impiego di prodotti per il trattamento delle piante sulle strade ferrate e lungo i loro bordi nonché la cifra 3 capoverso 4.
Sino al 31 dicembre 2000, per l'impiego di erbicidi e di regolatori dello sviluppo vale la cifra 3 capoverso 2 lettera c nella versione del 30 novembre 1992; resta salva la cifra 3 capoverso 4.
II
La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.
31 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |