RU 1999 1816
Ordinanza
concernente la scorta supplementare
di cereali panificabili
Modifica del 14 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 10 novembre 19591 concernente la scorta supplementare di cereali panificabili è modificata come segue:
Art. 1 cpv.1 e 2
La scorta supplementare prevista nell’articolo 3 capoverso2 della legge sui cereali2 è stabilita, in media, a 272 000 t di cereali panificabili (213 000 t grano tenero, 59 000 t grano duro).
Essa è immagazzinata come segue:
185 100 t (152 500 t grano tenero, 32 600 t grano duro) dai mulini commerciali (art. 4);
86 900 t (60 5000 t grano tenero, 26 400 t grano duro) dai negozianti di cereali (art. 5).
Art. 4 cpv. 3
Per stabilire la scorta supplementare, i singoli mulini commerciali possono trasferire una quota dei quantitativi di lavorazione loro imputabili a uno o più altri mulini commerciali. Una domanda firmata dagli interessati dev’essere presentata all’Ufficio federale dell’agricoltura entro il 30 giugno. Il trasferimento rimane vincolante fino alla prossima determinazione della scorta supplementare.
Art. 5 cpv. 1bis
Per stabilire la scorta supplementare, i singoli negozianti possono trasferire una quota dei quantitativi forniti secondo il capoverso1 a uno o più altri negozianti. Una domanda firmata dagli interessati dev’essere presentata all’Ufficio federale dell’agricoltura entro il 30 giugno. Il trasferimento rimane vincolante fino alla prossima determinazione della scorta supplementare.