RU 1999 2075
Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta
Allegato, cifra II
Conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza1 del DFF del 6 dicembre 19671 sul computo globale d’imposta, la distinta degli Stati contraenti figurante nel numero II dell’allegato è stata aggiornata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni al 1° aprile 1999.
II. Distinta degli Stati contraenti (Stato il 1° aprile 1999; valevole per i redditi maturati negli anni 1997 e 1998)2 Il computo globale d’imposta deve essere operato attualmente in base alle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente.
Stati contraenti Redditi [1]3 Imposta non recudata della convenzione contraenti %[2]
Australia Dividendi [19] 28.2.80 Interessi 10 Austria Dividendi 5 30.1.74 Interessi – di mutui convertibili e d’obbligazioni a premio 5 – ipotecari 5 – altri 0 Belgio Dividendi 28.8.78 – di filiali (dal 25%) 10
Bulgaria Dividendi 28.10.91 - di filiali (dal 25%) 5
Canada Dividendi 5.5.97 - di filiali (dal 10%) 5 [4] [42] Interessi 10 [3] [4] [43]
2 Per i redditi maturati nel 1995 e 1996, vedi RU 1997 984. 3 Le note sono poste in fondo alla distinta.
Cina Dividendi 10 6.7.90 Interessi 10 [3] [18] Diritti di licenza 10 [18] [27]
Corea (Sud) Dividendi 12.2.80 – di filiali (dal 25%) 10 Interessi 10 [3] [13] Diritti di licenza 10 [13]
Costa d’Avorio Dividendi 15 [26] 23.11.87 Interessi 15 [3] [11] Ecuador Interessi 10 [3] 28.11.94 Diritti di licenza 10 Egitto Interessi 15 [3] [18] 20.5.87 Diritti di licenza 9,75 Finlandia Dividendi 16.12.91 – di filiali (dal 20%) 0 – altri 5 Francia Dividendi 9.9.66/3.12.69 – di filiali (dal 20%) 5 [5] [6] [40] – di società d’investimenti 15 [6] [7] – altri – con accredito d’imposta [8] 15 [6] – senza accredito d’imposta 5 Interessi – d’obbligazioni emesse prima del 1965 12 [41] – altri 10 Germania Dividendi 11.8.71/17.10.89 – di centrali elettriche di frontiera 5 – di filiali (dal 20%) 5 – diritti di godimento 25 [16] – altri 15 [23] Redditi provenienti da obbligazioni a premio, apporti degli associati e mutui parziali 25 [16]
Giamaica Dividendi 6.12.94 - di filiali (dal 10%) 10 Diritti di licenza 10 [18] Pagamenti per servizi 10 [18]
Giappone Dividendi 19.1.71 – di filiali (dal 25%) 10
Gran Bretagna Dividendi 8.12.77/5.3.81 – con intero accredito d’imposta [8] 15 [9] – con mezzo accredito d’imposta [10] 5 [9]
Grecia Interessi 10 [18] 16.6.83 Diritti di licenza 5
India Dividendi 15 [29] 2.11.94 Interessi 15 [30] Diritti di licenza 20 [31] Pagamenti per servizi – in relazione a contratti di licenza 20 [31] – in relazione a leasing 10 [31] – in relazione a know-how 20 [31]
Indonesia Dividendi 29.8.88 – di filiali (dal 25%) 10 Interessi 10 Diritti di licenza 12,5 [32] Pagamenti per servizi 5
Irlanda Dividendi 8.11.66/24.10.80 – con accredito d’imposta [8] 15 – senza accredito d’imposta 0 Islanda Dividendi 3.6.88 – di filiali (dal 25%) 15 [24]
Italia Dividendi [12] 15 9.3.76/28.4.78 Interessi 12,5 Lussemburgo Dividendi 21.1.93 – di filiali (dal 25%) 0 [22]
Malaysia Dividendi 10 [14] 30.12.74 Interessi 10 [15] Diritti di licenza 10 [15]
Marocco Dividendi 31.3.93 – di filiali (dal 25%) 7
Messico Dividendi 3.8.93 – di filiali (dal 25%) 5 [33] Interessi 15 [2] [3]
Norvegia Dividendi 7.9.87 – di filiali (dal 25%) 5 Nuova Zelanda Dividendi 15 6.6.80 Interessi 10 [25] Paesi Bassi Dividendi 12.11.51/22.6.66 – di filiali (dal 25%) 0 Interessi d’obbligazioni a premio 5 Polonia Dividendi 2.9.91 – di filiali (dal 25%) 5 Interessi 10 Portogallo Dividendi 26.9.74 – di filiali (dal 25%) 10 Repubblica Ceca Dividendi 4.12.95 – di filiali (dal 25%) 5 Repubblica Slovacca Dividendi 14.2.97 – di filiali (dal 25%) 5 [4] Interessi 10 [3] [4] Diritti di licenza 5 [4]
Romania Dividendi 10 25.10.93 Interessi 10 [3]
Russia Dividendi 15.11.95 – di filiali (dal 20% e per un valore pari o 5 [4] superiore a 200 000 franchi) Interessi 10 [3] [4] [34]
Singapore Dividendi 10 [14] 25.11.75 Interessi 10 [15] Diritti di licenza 5 [17]
Slovenia Dividendi 12.6.96 – di filiali (dal 25%) 5 [4]
Spagna Dividendi 26.4.66 – di filiali (dal 25%) 10 Interessi 10 [3] [18]
Sri Lanka Dividendi 11.1.83 – di filiali (dal 25%) 10 Interessi – versati a banche 5 – altri 10 Pagamenti per servizi 5
Stati Uniti Dividendi 2.10.96 – di filiali (dal 10%) 5 [28][35][44] – altri 15 [28][35][44]
Svezia Dividendi 7.5.65/10.3.92 – di filiali (dal 25%) 0
Thailandia Dividendi 12.2.96 – di filiali (dal 10%) 15 [38] – altri 15 [38] Interessi 15 [3][11][36][38] Diritti di licenza 10 [31][37][38]
Trinidad e Tobago Dividendi 1.2.73 - di filiali (dal 10%) 10 - altri 20 [20] Rimunerazioni per gestione 5
Tunisia Dividendi 10 10.2.94 Interessi 10 [18] Diritti di licenza 10 [18]
Ungheria Dividendi 9.4.81 - versati a persone giuridiche 0 - versati a persone fisiche 10 Interessi 10 [21]
Venezuela Interessi 5 [3] [4] 20.12.96 Diritti di licenza 5 [4]
Vietnam Dividendi 6.5.96 – di filiali (dal 50%) 7 [4] [39] – di filiali (dal 25%) 10 [4] [39] – altri 15 [4] [39] Interessi 10 [3] [4] [39] Diritti di licenza 10 [4] [39]
Note [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi. [2] Le aliquote d’imposta sono valevoli per i casi normali. Le imposte effettivamente prelevate sono talora inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d’imposta o esenzioni da imposta; in questi casi il computo globale d’imposta è concesso soltanto per l’imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione la Cina, la Corea, l’Egitto, la Germania, la Giamaica, la Grecia, l’India, la Malaysia, il Marocco, il Portogallo, Singapore, la Spagna, la Thailandia, Trinidad e Tobago, la Tunisia e il Vietnam (vedi note [13] [14] [15] [17] [18] [23] [30] [38] [39]). [3] Nessun computo globale viene concesso per gli interessi che la convenzione esonera dall’imposta dello Stato della fonte. [4] Per redditi versati o accreditati dopo il 31 dicembre 1997. [5] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera (art. 11 par. 2 lett. a). [6] Questa aliquota è applicata all’ammontare dei dividendi dichiarati, aumentato dell’accredito d’imposta («avoir fiscal»), dell’acconto («précompte») o dei computi d’imposta («crédits d’impôt»). [7] Nei rari casi in cui l’attivo di una società d’investimento francese consta esclusivamente di obbligazioni: 5 % (15 % a partire dal 1° agosto 1998). [8] Se il beneficiario è una persona fisica o una società con partecipazione inferiore al 20 % o al 10 % a partire dal 1° agosto 1998 (Francia), al 10 % (Gran Bretagna) o al 25 % (Irlanda). [9] Questa aliquota è applicata all’ammontare dei dividendi dichiarati, aumentato dell’intero o del mezzo accredito d’imposta («tax credit»). [10] Per le società con una partecipazione del 10 % o più. [11] Computo globale d’imposta del 10 % sul 95 % dell’ammontare lordo degli interessi. [12] Secondo il diritto interno italiano, al beneficiario estero dei dividendi è rimborsata l’imposta pagata sui dividendi nel suo paese di domicilio; il rimborso è limitato al 20 % dell’ammontare lordo dei dividendi. [13] Per gli interessi e i diritti di licenza esenti dall’imposta coreana a motivo del «Foreign Capital Inducement Law» o dell’articolo 69 capoverso 2 del «Tax Exemption and Reduction Control Law» la Svizzera accorda il computo globale d’imposta; vanno dichiarati come reddito lordo i 10/9 dell’importo netto ricevuto. [14] Questa aliquota è applicata
al reddito netto incassato; va dichiarato come reddito lordo il 110 % del reddito netto. [15] Si applica parimente agli interessi e diritti di licenza (pagati in base a un contratto approvato) esonerati giusta la convenzione. [16] Più1,875 % (1997), rispettivamente1,375% (1998), di contribuzione di solidarietà. [17] Computo globale d’imposta sino a concorrenza del 10%, quando i diritti di licenza sono esonerati dall’imposta di Singapore giusta la convenzione. [18] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta; il reddito lordo corrisponde sempre a 10/9 del reddito netto. [19] In certi casi (unfranked dividends) è prelevata un’imposta alla fonte da 0 a 15% per la quale viene accordato il computo globale d’imposta. [20] Per i dividendi distribuiti a persone fisiche, esentati da imposta a Trinidad e Tobago: 10 %. [21] Applicabile soltanto agli interessi pagati a persone giuridiche.
[22] L’imposta non recuperabile è del 5 % se la partecipazione generatrice dei dividendi non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi. [23] L’imposta non recuperabile è del 10 % e il computo globale d’imposta del 15 %. [24] L’imposta non recuperabile è soltanto del 5 % se i dividendi non possono essere dedotti dall’utile imponibile dell’impresa distributrice. [25] Nessun computo globale d’imposta se in luogo dell’imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %. [26] La Svizzera non concede il computo globale per l’imposta ivoriana alla fonte del 18 % ritenuta su dividendi provenienti da utili non assoggettati all’imposta sulle società. [27] Imposta alla fonte ritenuta soltanto sul 60 % dell’ammontare lordo dei redditi provenienti da leasing. [28] Per redditi versati o accreditati dopo il 31 gennaio 1998. I contribuenti che hanno scelto l’opzione dell’applicazione delle disposizioni della convenzione del 24 maggio 1951 per un periodo supplementare di 12 mesi, come previsto dall’articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione, non hanno diritto al computo globale d’imposta per i redditi di fonte americana ricevuti nel 1997 e 1998. [29] Per i dividendi, il computo globale d’imposta è del 15 %. [30] Nel caso di interessi per i quali la Convenzione prevede un’imposta non recuperabile del 15 % è concessa una deduzione del 5 % ed è accordato il computo globale d’imposta per il 10 %. Quest’ultimo è accordato indipendentemente dall’ammontare dell’imposta effettivamente prelevata anche per gli interessi di prestiti destinati a promuovere lo sviluppo economico. [31] Nel caso di pagamenti per leasing il computo globale d’imposta è generalmente del 10 % al massimo. Per i diritti di licenza e i pagamenti per servizi in relazione a canoni è concessa, a secondo dei casi, una deduzione del 5, 10 o 15 % ed è accordato il computo globale d’imposta per il 5 o 10 %. [32] Deve essere dichiarato il 97,5 % del reddito lordo dei diritti di licenza. Il computo globale d’imposta è del 10 % del reddito lordo. [33] Il Messico non preleva nessuna imposta alla fonte sui dividendi.
Computo globale d’imposta pari al 10 % del reddito lordo. [34] 5 % per i prestiti bancari. [35] Nessun computo globale d’imposta viene concesso per i redditi di fonte americana che soggiacciono all’imposta americana alla fonte a un’aliquota del 30 % secondo gli articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 6 o 22 della Convenzione. [36] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicurazioni. [37] 5 % per i canoni di licenze di opere letterarie, artistiche o scientifiche. [38] Il computo globale d’imposta è del 10 % per dividendi, interessi e canoni di licenza che sono esonerati dall’imposta thailandese, o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella Convenzione, in applicazione dell’“Investment Promotion Act” (B.E. 2520), del “Revenue Code” (B.E. 2481) o di altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [39] Il computo globale d’imposta viene consentito alle aliquote previste dalla Convenzione per dividendi, interessi e canoni di licenza che non sono tassati in Vietnam, o che sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella Convenzione, al fine di promozione economica. [40] A partire dal 1° agosto 1998, 0 % in caso di partecipazioni di almeno 10 %. [41] A partire dal 1° agosto 1998, 0 %.
[42] Per i dividendi di filiali pagati o accreditati nel 1997, l’imposta alla fonte canadese non ricuperabile è del 15 % (art. 10 par. 2 della convenzione del 20 agosto 1976). [43] Per gli interessi pagati o accreditati nel 1997, l’imposta alla fonte canadese non ricuperabile è del 15 % (art. 11 par. 2 della convenzione del 20 agosto 1976). [44] Sgravio d’imposta totale per i dividendi pagati a istituti di previdenza riconosciuti che sono esonerati delle imposte.