RU 1999 2202
Legge federale
concernente l’utilizzazione dell’imposta
sugli oli minerali a destinazione vincolata
Modifica del 19 marzo 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 19981,
decreta:
I
La legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue:
Introduzione di un’abbreviazione nel titolo LUMin
Art. 10 Aliquote di partecipazione
La manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali comprendono la grande manutenzione e il rinnovo nonché la manutenzione corrente.
La Confederazione assume l’80-90 per cento delle spese computabili per la manutenzione delle strade nazionali. Se un Cantone deve sopportare, per la manutenzione delle sue strade nazionali, oneri eccessivi rispetto al suo interesse per la strada e alla sua capacità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota al massimo del 7 per cento delle spese computabili oltre la quota massima.
La Confederazione assume il 40-80 per cento delle spese computabili per l’esercizio delle strade nazionali. Se un Cantone deve sopportare, per l’esercizio delle sue strade nazionali, oneri eccessivi rispetto al suo interesse per la strada e alla sua capacità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota al massimo del 15 per cento delle spese computabili oltre la quota massima.
Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della partecipazione sentiti i Cantoni e secondo i loro oneri per le strade nazionali, il loro interesse per le medesime e la loro capacità finanziaria.
Per le spese di grande manutenzione e di rinnovo di impianti ai sensi dell’articolo
della legge federale dell’8 marzo 19603 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono stati costruiti per desiderio dei Cantoni, la Confederazione può concedere aiuti finanziari della medesima entità che per la loro costruzione.