RU 1999 2495
Ordinanza
concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici
e incidenti gravi
(OIIA)
Modifica del 18 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 novembre 19941 concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1 lett. b e 2
La presente ordinanza si applica a tutti gli infortuni aeronautici accaduti in Svizzera e la cui inchiesta non è demandata né allo Stato d’immatricolazione né a quello costruttore. Non si applica agli infortuni di:
b. aeromobili ultraleggeri, alianti da pendio, paracaduti, cervi volanti, paracaduti ascendenti e palloni frenati;
Abrogato
Art. 19 cpv. 2
Il rapporto d’inchiesta informa in merito alle persone e agli aeromobili coinvolti, ai risultati di operazioni d’inchiesta e di perizie speciali, al decorso del volo, all’analisi della dinamica dell’infortunio e alle sue cause; se necessario, reca raccomandazioni riguardanti la sicurezza, da ricondurre direttamente all’infortunio.
Art. 21 Inchiesta e rapporto sommari
Gli infortuni e gli incidenti gravi di aerei ed elicotteri del peso inferiore a 5700 kg sono oggetto soltanto di un’inchiesta sommaria, salvo se:
una persona è morta o è rimasta gravemente ferita;
vi è motivo di supporre che l’infortunio sia avvenuto in seguito a una carente navigabilità, sempre che questa non sia da imputare soltanto a problemi relativi al carrello d‘atterraggio;
si tratta di voli commerciali o voli d’istruzione, durante i quali l’aereo o l’elicottero è stato danneggiato notevolmente;
l’Ufficio ritiene particolarmente utile, al fine della prevenzione, effettuare un’inchiesta completa sull’infortunio o sull’incidente grave;
trattandosi d’infortuni di aeromobili esteri, l’autorità estera d’inchiesta sugli infortuni aeronautici esige un’inchiesta completa.
Viene eseguita un’inchiesta sommaria nel caso di infortuni di motoveleggiatori, alianti, palloni liberi e di aeromobili che rientrano nella categoria speciale delle autocostruzioni, salvo se persone sono rimaste gravemente ferite o uccise. L’Ufficio può ordinare l’inchiesta completa ove ritenga sia particolarmente utile al fine della prevenzione.
L’Ufficio stila soltanto un rapporto sommario che ragguaglia in merito al personale aeronautico e agli aeromobili coinvolti, nonché alla dinamica dell’infortunio. Il rapporto può fare capo alle indicazioni delle persone coinvolte o della direzione dell’aerodromo. Esso è inviato all’Ufficio federale, al comando della polizia cantonale competente, al personale aeronautico coinvolto, al proprietario, al detentore e all’esercente dell’aeromobile come anche alle competenti autorità estere d’inchiesta sugli infortuni aeronautici.
Il rapporto sommario non può essere deferito ad altre autorità per esame.
Art. 22 cpv. 2 e 3
La domanda di esame, debitamente motivata, deve essere inoltrata alla Commissione. Il proponente deve specificare in quali punti il rapporto riferisce in modo fallace fatti essenziali o trae conclusioni errate. Non è possibile inoltrare ricorso contro le raccomandazioni in materia di sicurezza.
Il presidente della Commissione può rettificare, senza procedura formale, sviste manifeste e punti d’importanza marginale.
Art. 24 Esame
Durante la seduta la Commissione esamina la proposta di riesame e le relative prese di posizione, il rapporto e gli altri documenti relativi all’inchiesta. L’esame si limita ai punti contestati nella proposta e a quelli direttamente connessi. La Commissione sente l’inquirente e i membri dell’Ufficio e dell’Ufficio federale. Inoltre, essa può ascoltare i testimoni e le persone direttamente coinvolte nell’infortunio e ordinare all’Ufficio di procedere a inchieste supplementari.
La Commissione dichiara il rapporto d’inchiesta come rapporto finale oppure stila un proprio rapporto finale.
Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
Art. 32 Raccomandazioni in materia di sicurezza
Entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto finale, l’Ufficio federale informa l’Ufficio in merito ai provvedimenti presi a seguito delle raccomandazioni di sicurezza formulate nel rapporto finale o in merito ai motivi per cui si è rinunciato a prendere provvedimenti.
Art. 34 Principi
L’Ufficio pubblica i rapporti finali.
I rapporti sommari secondo l’articolo 21 sono pubblicati in una ricapitolazione semestrale. Quest’ultima deve recare indicazioni riguardanti il personale aeronautico, gli aeromobili coinvolti e la dinamica dell’infortunio.
L’Ufficio pubblica annualmente un riassunto delle raccomandazioni in materia di sicurezza contenute nei rapporti finali e i pareri dell’Ufficio federale.
Dopo la loro pubblicazione l’Ufficio può diffondere i rapporti preliminari, sommari e finali su supporto elettronico.
Le imprese d’esercizio, le scuole di volo, le imprese di manutenzione, gli istruttori di volo, gli organi addetti alla sicurezza aerea, i responsabili degli aerodromi e altre persone o istituzioni che si occupano della sicurezza aerea come anche le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni ricevono d’ufficio le pubblicazioni dell’Ufficio.
Inoltre, le pubblicazioni sono vendute singolarmente o in abbonamento.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 1999.
18 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |