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Ordinanza del DFE sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento

AS 1999 2510 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 9 set 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1999-2510/it/ordinanza-del-dfe-sull-importo-dei-contributi-all-esportazione-per-il-bestiame-da-allevamento

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DFE sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento (RS 916.310.51)

RU 1999 2510

Ordinanza del DFE
sull’importo dei contributi all’esportazione
per il bestiame da allevamento

Modifica del 9 settembre 1999

Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:

I

L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento è modificata come segue:

Art. 1 lett. a e b

L’Ufficio federale dell’agricoltura può fissare i contributi all’esportazione per animali da allevamento e da reddito al seguente importo massimo per animale: Fr.

  1. giovenche e vacche gravide 1400

  2. tori 1400

Footnotes

  1. [1] RS 916.310.51

II

La presente modifica entra in vigore il 6 settembre 1999 e ha effetto sino al 31 dicembre 1999.

9 settembre 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin 5126