RU 1999 2510
Ordinanza del DFE
sull’importo dei contributi all’esportazione
per il bestiame da allevamento
Modifica del 9 settembre 1999
Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:
I
L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento è modificata come segue:
Art. 1 lett. a e b
L’Ufficio federale dell’agricoltura può fissare i contributi all’esportazione per animali da allevamento e da reddito al seguente importo massimo per animale: Fr.
giovenche e vacche gravide 1400
tori 1400
II
La presente modifica entra in vigore il 6 settembre 1999 e ha effetto sino al 31 dicembre 1999.
9 settembre 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin 5126