RU 1999 2618
Ordinanza
sulle tasse dell’amministrazione delle dogane
Modifica del 27 settembre 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’appendice (Tariffa delle tasse) dell’ordinanza del 22 agosto 19841 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane è modificata secondo il testo qui annesso.
II
La presente modifica entra in vigore il 1o ottobre 1999.
27 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |
Appendice
(art. 1) Tariffa delle tasse Cifra Tassa ...
Per le merci fruenti di un’agevolazione doganale e l’imposta sugli oli minerali
Agevolazione doganale: tassa di controllo all’atto dello sdoga- 15 ct per 100 kg namento effettuato in base a un impegno circa l’uso peso lordo, al massimo fr. 7.– per sdoganamento
Imposta sugli oli minerali: per l’accettazione di una dichiara- fr. 100.- zione di garanzia o di una dichiarazione speciale
Nessuna tassa è riscossa: 731 per le merci fruenti di un’agevolazione doganale ammesse all’importazione in base alla designazione dell’impiego nella dichiarazione d’importazione. L’amministrazione delle dogane può rinunciare alla riscossione della tassa per determinate merci se la stessa ha un effetto simile a quello dell’aliquota di dazio. La Direzione generale delle dogane pubblica la lista di tali merci. 732 per l’accettazione di una dichiarazione di garanzia per l’olio da riscaldamento extra leggero destinato alla propulsione di gruppi elettrogeni statici o di motori per impianti d’accoppiamento calore-forza.