RU 1999 3542
Ordinanza
concernente la costituzione di scorte obbligatorie
di sementi e di vecce da semina
Modifica del 6 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 luglio 19831 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di sementi e di vecce da semina è modificata come segue:
Art. 1 -4
Abrogati
Art. 7 Annuncio obbligatorio
Il depositario della scorta obbligatoria deve indicare periodicamente la quantità complessiva delle sue scorte (sia volontarie sia obbligatorie) di merci menzionate nell’articolo 12, conformemente alle istruzioni del DFE.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
6 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |