RU 1999 3579
Ordinanza
concernente i contributi all’esportazione
di prodotti agricoli trasformati
Modifica del 13 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 ottobre 19951 concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:
Art. 1 cpv.1, sostituire le voci di tariffa e le designazioni della merce
dopo ex 0408.9910/9990, e cpv.2:
Voce di tariffa Designazione della merce ... 1101.0029 Farina di frumento, frumento segalato e segala 1102.1029 1103.1199, Altri prodotti della macinazione di frumento, segala ex 1919 e frumento segalato ex 1104.1919, ex 2919 ex 1104.3089 Germi di frumento, segala e frumento segalato
Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, fruttosio e maltosio chimicamente puri nonché zucchero di canna greggio) sono parimenti concessi contributi all’esportazione, nella misura in cui sono esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati dei capitoli da 15 a 22 della tariffa doganale.
Art. 6 cpv.1 lett. a, abis, b, g,, h
Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:
per il latte intero in polvere e il latte condensato: i prezzi rilevati dall’Ufficio federale dell’agricoltura per il latte intero in polvere destinato all’alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 260 grammi il chilogrammo, diminuiti delle eventuali riduzioni secondo l’articolo4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 19742 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
abis. per la crema in polvere: i prezzi rilevati dall’Ufficio federale dell’agricoltura per la crema di latte in polvere destinata all’alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 530 grammi il chilogrammo, diminuiti delle eventuali riduzioni secondo l’articolo4 capoverso2 della legge federale del 13 dicembre 1974 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall’Ufficio federale dell’agricoltura per il latte scremato in polvere destinato all’alimentazione umana;
Abrogata
per i germi di frumento, di segala e di frumento segalato: il prezzo medio netto del mulino determinato dall’Ufficio federale dell’agricoltura per i germi di frumento.
Art. 7 cpv.2 e 4
Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati qui di seguito si intendono i prezzi rappresentativi della CE per i prodotti di riferimento corrispondenti, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell’importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferimento corrispondente. Se l’importo di base della CE è superiore all’aliquota della tariffa doganale comune, quest’ultima è applicabile. I prezzi dei prodotti della macinazione del grano tenero sono moltiplicati per il fattore di rendimento tecnico.
Prodotti di base Prodotti di riferimento Crema in polvere Latte in polvere, latte granulato o latte in altre forme so- e latte condensato lide, senza aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso del 26 per cento Farine e altri prodotti Grano tenero della macinazione dei cereali panificabili
Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala e frumento segalato, esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati della voce di tariffa 1904.10, si intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l’elemento agricolo della CE prelevato al momento dell’importazione di prodotti di origine svizzera del codice NC 1904.1090 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico. Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala e frumento segalato, esportati sotto forma di altri prodotti alimentari trasformati dei capitoli da
a 22 della tariffa doganale, si intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l’elemento agricolo della CE prelevato al momento dell’importazione di prodotti di origine svizzera del codice addizionale 7006 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico.
Art. 17bis
Abrogato
II
L’ordinanza del 18 ottobre 19953 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:
Art. 6 lett. a e b
Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:
per il latte intero in polvere: il prezzo rilevato dall’Ufficio federale dell’agricoltura per il latte intero in polvere destinato all’alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di 260 grammi per chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l’articolo4 capoverso2 della legge federale del 13 dicembre 19744 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall’Ufficio federale dell’agricoltura per il latte scremato in polvere destinato all’alimentazione umana;
Art. 7 cpv.3
Per le patate fresche, il prezzo estero determinante è il prezzo rappresentativo della CE per le patate industriali.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |