RU 1999 385
Ordinanza
dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse
nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 15 dicembre 1998
L’Ufficio federale delle comunicazioni
ordina:
I
L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 1a Consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di diritto di coutenza
Per la consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di diritto di coutenza è riscossa una tassa amministrativa compresa tra 100 e 500 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 75 franchi.
Art. 1b Consultazione di fascicoli relativi a bandi di pubblica gara
(concorsi fondati su criteri e aste pubbliche) Per la consultazione di fascicoli relativi a bandi di pubblica gara (concorsi fondati su criteri, aste pubbliche) è riscossa una tassa amministrativa compresa tra 200 e 2000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 200 franchi.
Art. 9 Esame per l’ottenimento del certificato di radiotelefonista e del certificato di radiotelegrafista per radioamatori
La tassa base ammonta a 75 franchi e la tassa per materia a 20 franchi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1999.
15 dicembre 1998 Ufficio federale delle comunicazioni: Furrer 1150