RU 1999 466
Ordinanza
sull’abrogazione di atti normativi
concernenti l’importazione di tessili
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
Articolo unico Sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1999: a. l’ordinanza del 30 novembre 19871 sull’importazione di tessili; b. l’ordinanza del DFEP del 23 novembre 19942 sull’importazione di tessili.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |
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