RU 1999 778
Ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia
(RSD)
Modifica del 25 novembre 1998
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
ordina:
I
L’ordinanza del 3 dicembre 19961 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia è modificata come segue:
Art. 2 lett. b
L’autorità, il centro di collaudo o il perito riconosciuti competenti ai sensi del RID sono:
b. per tutti gli altri casi: l’Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI) a Wallisellen sotto la sorveglianza dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) o, in luogo e vece dell’EGI, un perito che quest’ultimo avrà designato d’intesa con l’UFT.
Art. 3 cpv. 2
Abrogato
Allegato
Prescrizioni in deroga al RID Prescrizioni RID Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD) nel traffico nazionale Nessuna prescrizione Appendice XII Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose sui battelli: Per il trasporto di merci pericolose sui battelli sono applicabili le seguenti disposizioni: 2. Traghetti Sulle tratte Horgen-Meilen e Beckenried-Gersau i veicoli a motore e i relativi rimorchi o altri mezzi di trasporto possono essere trasportati sui traghetti a condizione che tali mezzi (compreso il loro carico) rispettino le prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore.
II
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 1999.
25 novembre 1998 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Leuenberger