RU 1999 883
Ordinanza
sul servizio di volo militare
(OSVM)
Modifica del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 dicembre 19941 sul servizio di volo militare è modificata come segue:
Modifica di designazioni
Negli articoli 4 lettera c e 30, la designazione «trp ADCA» è sostituita con «Forze aeree».
Nell’articolo 8, la designazione «Comando delle truppe d’aviazione e di difesa contraerea (CADCA)» è sostituita con «Forze aeree».
Negli articoli 9 capoverso 2, 14 capoversi 2 e 3, 15 capoverso 3, 21 capoversi1 e 2 nonché 36 capoversi1 e 2, la designazione «CADCA» è sostituita con «Forze aeree».
Art. 3 cpv.1 lett. b nonché cpv. 5
L’istruzione di pilota militare di milizia fino al brevetto comprende:
b. una scuola per piloti di 192 giorni al massimo;
L’avanzamento a pilota militare di milizia operativo comprende:
un servizio d’avanzamento (WAU) di 66 giorni al massimo come servizio pratico con il grado di tenente (5 settimane ciascuno di WAU1 e WAU 2);
un’istruzione tattiva (TAKAUS) di 52 giorni al massimo come servizio pratico con il grado di tenente (4 settimane ciascuno di TAKAUS1 e TAKAUS 2);
un corso di condotta I (C cond I) di 26 giorni al massimo (13 giorni di C cond I per piloti [TAKAUS 3] e 13 giorni di C cond I delle Forze aeree) e 26 giorni di servizio pratico.
Art. 17 cpv. 2 e 3
I piloti di velivoli da combattimento monoposto e i primi piloti di velivoli da combattimento biposto e velivoli scuola a reazione lasciano il servizio di volo a 55 anni.
In casi eccezionali, il DDPS può, per motivi militari, aumentare il limite d’età segnatamente quando la funzione di comando del pilota e la prontezza d’impiego delle Forze aeree lo richiedono.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |