RU 2000 1486
Ordinanza dell’UFCOM
sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo
Modifica del 22 maggio 2000
L’Ufficio federale delle comunicazioni
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFCOM del 9 dicembre 19971 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 28 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni; visti gli articoli 3b capoverso4, 18 capoverso3, 19 capoverso4, 21 capoverso2 e
capoverso1 dell’ordinanza del 6 ottobre 19973 sui servizi di telecomunicazione; visti gli articoli2 capoverso1, 18 capoverso1, 24a capoverso1, 32 e 52 capoverso
dell’ordinanza del 6 ottobre 19974 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni,
II
L’allegato1 è modificato conformemente alla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1o luglio 2000.
22 maggio 2000 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer
Allegato 1
(art. 1) Prescrizioni tecniche e amministrative relative ai servizi di telecomunicazione5
Art. N. 3
3. Prescrizioni tecniche e amministrative sull’istradamento e sull’identificazione dell’ubicazione delle chiamate d’emergenza (2a edizione)
Il testo delle prescrizioni tecniche e amministrative non è pubblicato nella RU e nella RS. Può essere ottenuto presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.