RU 2000 17
Ordinanza 3
sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi
della navigazione renana e le misure per il promovimento
della navigazione renana
del 20 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo5 della legge federale del 22 dicembre 19991 sull’adozione di condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana;
visti gli articoli 29 e 56 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna; visto l’articolo 66 della legge federale del 28 settembre 19233 sul registro del naviglio; in esecuzione del protocollo aggiuntivo n. 5 del 28 aprile 19994 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e del regolamento della Commissione centrale per la navigazione sul Reno del 28 aprile 19995 concernente le condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana (regolamento della Commissione centrale),
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Sezione 1 Autorità
Art. 1 Fondo svizzero della navigazione interna
Il Fondo svizzero della navigazione interna (qui di seguito: «Fondo») è un fondo speciale giuridicamente non autonomo secondo l’articolo12 della legge del 6 ottobre 19896 sulle finanze della Confederazione.
L’Ufficio svizzero della navigazione marittima a Basilea gestisce il Fondo sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L’Associazione svizzera di navigazione e di economia portuale (ASN) partecipa alla gestione del Fondo.
Il direttore dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima è l’amministratore del Fondo e come tale prende le decisioni previste; rappresenta il Fondo nei confronti di terzi.
RS 747.224.010.3
Il DFAE emana il regolamento interno del Fondo e disciplina se del caso la supplenza dell’amministratore.
Il Fondo è alimentato dalla quota finanziata dagli imprenditori nel saldo finale della Cassa svizzera di demolizione nonché dai contributi speciali versati dagli armatori a titolo della norma «Vecchio per nuovo».
Art. 2 Compiti del Fondo
Il Fondo adempie i compiti che gli sono affidati in virtù della presente ordinanza e delle ordinanze1 e 2 del 20 dicembre 19997 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana, nonché del regolamento della Commissione centrale. Questi compiti consistono segnatamente:
nell’adempimento delle condizioni previste nell’articolo4 del regolamento della Commissione centrale per le nuove navi da mettere in servizio;
nel finanziamento dei provvedimenti previsti nell’articolo3 capoverso4 del regolamento della Commissione centrale, che devono essere oggetto di un’azione ai livelli della navigazione renana e comunitario e che hanno per scopo di: 1. facilitare agli imprenditori della navigazione interna che si ritirano dalla loro professione l’ottenimento di una pensione anticipata o la riqualificazione in un’altra attività economica, 2. organizzare, per i lavoratori che lasciano questa professione, provvedimenti di formazione e di riqualificazione professionale, 3. promuovere il raggruppamento dei battellieri privati in associazioni commerciali, 4. promuovere l’adeguamento tecnico delle navi in vista di migliorare le condizioni di lavoro nonché le esigenze tecniche di sicurezza, 5. migliorare la qualificazione dei battellieri per assicurare l’evoluzione della professione;
nella garanzia, per quanto concerne le spese previste nella lettera b, della solidarietà finanziaria tra i fondi della navigazione interna degli Stati associati all’attuazione delle misure internazionali, conformemente all’articolo 3 capoverso5 del regolamento della Commissione centrale.
Se il fondo produce interessi che non rientrano negli ammontari di cui nel regolamento della Commissione centrale o se sussiste un importo residuo dopo la conclusione dei provvedimenti internazionali, l’amministratore del Fondo decide d’intesa con l’ASN sull’utilizzazione di dette somme a favore della navigazione renana.
Ordinanza1: RS 747.224.010.1, RU 200011; Ordinanza2: RS 747.224.010.21, RU 2000 15
Art. 3 Collaborazione tra le autorità
Il Fondo trasmette ai fondi della navigazione interna degli altri Stati che partecipano ai provvedimenti internazionali, nonché alla Commissione delle Comunità europee in quanto istituzione comune secondo l’articolo8 del regolamento della Commissione centrale, le informazioni necessarie per l’adempimento delle condizioni e l’esecuzione dei provvedimenti. Può indirizzarsi direttamente a questi fondi per quanto sia necessario per assicurare l’attuazione dei provvedimenti.
Gli uffici del registro del naviglio di Basilea, Liestal e Rheinfelden comunicano al Fondo tutte le informazioni concernenti le navi intavolate o da intavolare, sottoposte alle condizioni applicabili alla messa in servizio di navi della navigazione renana e alle misure per il promovimento della navigazione renana.
Il Fondo e l’autorità di navigazione renana competente si prestano mutua assistenza amministrativa per l’applicazione ed esecuzione delle disposizioni concernenti le condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana e si trasmettono copia delle decisioni che hanno importanza per l’altra autorità.
Sezione 2 Condizioni per nuove navi da mettere in servizio
Art. 4 Demolizione di tonnellaggio di compensazione; contributi speciali «Vecchio per nuovo»
Sono applicabili le condizioni previste dall’ordinanza1 del 20 dicembre 19998 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana.
Art. 5 Capacità di carico di navi mercantili
La capacità di carico determinante per il calcolo del tonnellaggio di compensazione e dei contributi speciali è stabilita conformemente alla Convenzione internazionale del 15 febbraio 19669 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna e ai suoi allegati; è determinante la capacità massima possibile.
Il Fondo può esigere che si proceda a una nuova stazzatura a spese del proprietario della nave.
Art. 6 Flotta attiva
La prova che il tonnellaggio demolito fa parte della flotta attiva secondo l’articolo6 del regolamento della Commissione centrale è fornita dalla produzione:
a. dei documenti di trasporto o del manifesto di carico per il numero minimo di viaggi previsto nell’articolo6 del regolamento della Commissione centrale; e
b. di un certificato di nave ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta del 17 ottobre 186810 per la navigazione sul Reno, valido al momento in cui sono effettuati i viaggi di cui nella lettera a, e del documento di bordo di cui nell’articolo 20 dell’ordinanza del 16 giugno 198611 sul registro del naviglio.
Si può rinunciare alla produzione delle prove se il Fondo conosce esattamente l’impiego attuale della nave.
Art. 7 Prova della demolizione
La demolizione deve essere effettuata in uno Stato contraente della Convenzione riveduta del 17 ottobre 186812 per la navigazione sul Reno o in uno Stato membro dell’Unione Europea.
La prova della demolizione completa ed effettiva della nave viene fornita in particolare mediante la produzione di una conferma del cantiere di demolizione.
Il Fondo può esigere che la demolizione sia confermata anche da un’autorità competente nel luogo di demolizione o da un organo di controllo riconosciuto dal Fondo e che le firme che figurano sulla conferma siano legalizzate.
Al più tardi alla fine della demolizione, il proprietario della nave deve restituire al Fondo tutti i documenti della nave e chiedere la radiazione di quest’ultima dal registro.
Art. 8 Conversione dei contributi speciali in franchi svizzeri
Nelle decisioni relative ai contributi speciali, gli ammontari sono espressi in franchi svizzeri. La conversione degli ammontari indicati in euro secondo il regolamento della Commissione centrale si effettua in base al primo tasso del cambio pubblicato nell’anno in rassegna nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 9 Contributi speciali «Vecchio per nuovo»: esigibilità, mora e prescrizione
I contributi speciali sono esigibili entro un termine di 30 giorni a contare dalla ricezione della decisione.
A contare dalla scadenza del termine di cui nel capoverso1, l’assoggettato deve interessi annui del6 per cento senza speciale diffida.
In caso di opposizione o di ricorso, gli interessi secondo il capoverso2 decorrono soltanto dopo che la decisione relativa a questa opposizione o a questo ricorso è passata in giudicato.
Gli obblighi legati ai contributi speciali si prescrivono in cinque anni a contare dalla loro esigibilità.
Sezione 3 Rimedi giuridici e sanzioni
Art. 10 Opposizione e ricorso
Si può fare opposizione alle decisioni del Fondo presentando istanza scritta e motivata entro un termine di 30 giorni a contare dalla ricezione della decisione. La decisione relativa all’opposizione deve essere comunicata per scritto all’opponente. La procedura di opposizione è esente da emolumenti.
Si può interporre ricorso presso il DFAE contro una decisione su opposizione del Fondo.
Per il resto, sono applicabili le disposizioni relative all’organizzazione giudiziaria federale.
Art. 11 Disposizioni penali
È punito con la multa sino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:
aumenta la capacità della propria nave mediante prolungamento o, se si tratta di uno spintore, mediante la sostituzione del motore e omette di notificarlo all’Ufficio del registro del naviglio, all’autorità della navigazione renana competente o al Fondo entro un termine di 60 giorni a contare da detto aumento di capacità;
procede a un aumento della capacità della sua nave secondo la lettera a e omette di demolire il tonnellaggio di compensazione fissato dal Fondo conformemente al regolamento della Commissione centrale e, nonostante diffida, di versare al fondo un contributo speciale «Vecchio per nuovo» fissato dal Fondo conformemente al regolamento della Commissione centrale;
omette di procedere a una nuova stazzatura richiesta dal Fondo in virtù dell’articolo5 capoverso2;
fornisce al registro del naviglio, all’autorità della navigazione renana competente o al Fondo informazioni false relativamente alla demolizione di tonnellaggio di compensazione;
omette, alla fine della demolizione del tonnellaggio di compensazione, di restituire al fondo tutti i documenti della nave e di domandare la radiazione di quest’ultima dal registro, conformemente all’articolo 7 capoverso4.
Art. 12 Applicabilità del diritto penale amministrativo
Le disposizioni della legge federale sul diritto amministrativo13 si applicano al perseguimento e al giudizio delle infrazioni.
L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il DFAE.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 13 Altre disposizioni
Se il regolamento della Commissione centrale è oggetto di una modifica che rende necessario un adeguamento della presente ordinanza, il DFAE è abilitato a emanare le disposizioni relative.
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza3 dell’11 dicembre 198914 relativa al risanamento strutturale nella navigazione renana è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |