RU 2000 2290
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(OETV)
Modifica del 18 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 222c Disposizione transitoria relativa all’articolo 7 capoverso 4
In deroga all’articolo 7 capoverso 4, il peso totale dei veicoli soggetti all’ordinanza del 6 marzo 20002 concernente la tassa sul traffico pesante e immatricolati prima del 1° gennaio 1999 a nome del richiedente può essere abbassato una sola volta. Il peso totale ridotto dev’essere maggiore di 3500 kg.
La domanda di riduzione del peso totale dev’essere presentata all’autorità cantonale competente entro il 31 dicembre 2000.
Il peso garantito è inoltre iscritto nella licenza di circolazione sotto la campo «Decisione dell’autorità».
Per modifiche successive del peso si applica di nuovo l’articolo 7 capoverso 4.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2000.
18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |