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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

AS 2000 2290 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 18 set 2000

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2000-2290/it/ordinanza-concernente-le-esigenze-tecniche-per-i-veicoli-stradali

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)

RU 2000 2290

Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(OETV)

Modifica del 18 settembre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 222c Disposizione transitoria relativa all’articolo 7 capoverso 4

In deroga all’articolo 7 capoverso 4, il peso totale dei veicoli soggetti all’ordinanza del 6 marzo 20002 concernente la tassa sul traffico pesante e immatricolati prima del 1° gennaio 1999 a nome del richiedente può essere abbassato una sola volta. Il peso totale ridotto dev’essere maggiore di 3500 kg.

La domanda di riduzione del peso totale dev’essere presentata all’autorità cantonale competente entro il 31 dicembre 2000.

Il peso garantito è inoltre iscritto nella licenza di circolazione sotto la campo «Decisione dell’autorità».

Per modifiche successive del peso si applica di nuovo l’articolo 7 capoverso 4.

Footnotes

  1. [2] RS 641.811

Footnotes

  1. [1] RS 741.41

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2000.

18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz