RU 2000 2378
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 18 settembre 2000
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi1 e 3 della legge sull’agricoltura del 29 aprile 19981,
ordina:
I
L’allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato come segue:
Numero del contin- Prodotto Voce di tariffa Contingente dogagente doganale nale (tonnellate) 07.41 Fresco, non salato 0405.1011 1100 Altro 0405.1091 07.41.1 Aumento temporaneo del 0405.1011 2000 contingente doganale per il 2000 0405.1091 07.41.2 Aumento temporaneo del 0405.1011 1000 contingente doganale per il 2000 0405.1091
II
L’ordinanza dell’UFAG del 30 marzo 19993 concernente l’importazione di burro è modificata come segue:
Art. 9 Disposizione transitoria
L’aumento di 1000 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 18 settembre 2000 è assegnato ai produttori di burro giusta l’articolo1 capoverso3.