RU 2000 238
Ordinanza dell’UFAG
concernente la graduazione delle aliquote forfettarie
per gli aiuti agli investimenti
Modifica del 23 dicembre 1999
L’Ufficio federale dell’agricoltura
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti è modificata come segue:
Allegato, parti A e B Aiuti forfettari agli investimenti A. Crediti d’investimento per l’aiuto iniziale Categorie Manodopera standard Importo forfettario in fr.
Categoria 1 0.80-1.19 50 000 Categoria 2 1.20-2.19 90 000 Categoria 3 >2.20 130 000 La manodopera standard è calcolata in virtù dell’articolo3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola. L’aiuto iniziale della categoria1 è accordato unicamente nelle regioni di cui all’articolo 89 capoverso2 della legge sull’agricoltura3.
B. Crediti d’investimento per gli edifici d’abitazione Elemento Cubatura massima Importo forfettario in fr.
Abitazione del capoazienda con alloggio 1 200 m3 150 000 per anziani Abitazione del capoazienda 900 m3 120 000 Alloggio per anziani 600 m3 90 000 Per le aziende gestite a titolo accessorio giusta l’articolo 89 capoverso2 della legge sull’agricoltura4 le cifre di cui sopra vanno dimezzate.
II
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2000.
23 dicembre 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger 1861