RU 2000 24
Ordinanza
concernente l’assicurazione contro i danni causati
dagli elementi naturali
Modifica del 1° dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 novembre 19921 concernente l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali è modificata come segue:
Art. 5 cpv.1 lett. a primo periodo e lett. b
Valgono le seguenti limitazioni della garanzia, tenuto conto che i risarcimenti per i danni ai beni mobili e ai fabbricati non vengono sommati:
se i risarcimenti, spettanti a un singolo stipulante, accertati da parte di tutti gli istituti di assicurazione autorizzati a operare in Svizzera, superano per un evento assicurato 25 milioni di franchi, detti risarcimenti vengono ridotti a detto importo. ...
se i risarcimenti accertati da parte di tutti gli istituti di assicurazione autorizzati a operare in Svizzera superano per un evento assicurato 250 milioni di franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
1° dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |